(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                          Senato accademico 
 
    1. Il Senato accademico e' composto dal Rettore, che lo presiede,
dai Presidi delle Facolta' istituite,  da  tre  rappresentanti  degli
studenti, eletti ogni due anni, ma si riunisce con la sola componente
togata  quando  siano  in  discussione  aspetti  che  riguardino   le
procedure di reclutamento e i procedimenti disciplinari dei  docenti.
Le sedute del Senato sono valide  quando  sia  conseguito  il  quorum
costitutivo, formato dal Rettore o dal Pro-Rettore  e  da  almeno  la
meta' degli altri componenti in carica aventi diritto  a  partecipare
alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno. Le delibere
del  Senato  accademico  sono  sempre  adottate  con  la  maggioranza
assoluta dei presenti, fatti salvi i casi per  i  quali  il  presente
statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale. 
    2. Il Senato accademico esercita tutte le competenze  in  materia
di  programmazione,  coordinamento  e  di  indirizzo  scientifico   e
didattico  che  gli  sono  attribuite  dalle  norme  dell'ordinamento
universitario. 
    3. In particolare il Senato accademico: 
      3.1.  detta  gli  indirizzi  generali  per  la  gestione  delle
strutture didattiche e scientifiche; 
      3.2. propone l'istituzione dei Corsi di  studio  ed  interviene
sulle modificazioni che li riguardano: 
      3.3. delibera  sui  programmi  di  ricerca  e  sugli  indirizzi
generali per la ricerca scientifica: 
      3.4. propone i criteri  per  l'assegnazione  dei  finanziamenti
interni per la ricerca scientifica; 
      3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione  degli  studenti
ai corsi di studio e per la valutazione del rendimento negli studi in
itinere e finale; 
      3.6. formula proposte agli altri Organi dell'Ateneo  in  ordine
al programma generale di sviluppo dell'Universita', alla formulazione
dello schema di Bilancio,  alla  determinazione  degli  organici  del
personale docente, alle modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti. 
    4. Il Senato  elabora  il  Regolamento  didattico  di  Ateneo  ed
approva i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di  studio,  previo
parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 
    5. Il Senato esprime il gradimento sulla designazione del Rettore
prima della elezione da parte del Consiglio dei Garanti.