Art. 11. Senato accademico 1. Il Senato accademico e' composto dal Rettore, che lo presiede, dai Presidi delle Facolta' istituite, da tre rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, ma si riunisce con la sola componente togata quando siano in discussione aspetti che riguardino le procedure di reclutamento e i procedimenti disciplinari dei docenti. Le sedute del Senato sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Rettore o dal Pro-Rettore e da almeno la meta' degli altri componenti in carica aventi diritto a partecipare alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno. Le delibere del Senato accademico sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale. 2. Il Senato accademico esercita tutte le competenze in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. 3. In particolare il Senato accademico: 3.1. detta gli indirizzi generali per la gestione delle strutture didattiche e scientifiche; 3.2. propone l'istituzione dei Corsi di studio ed interviene sulle modificazioni che li riguardano: 3.3. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi generali per la ricerca scientifica: 3.4. propone i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti interni per la ricerca scientifica; 3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la valutazione del rendimento negli studi in itinere e finale; 3.6. formula proposte agli altri Organi dell'Ateneo in ordine al programma generale di sviluppo dell'Universita', alla formulazione dello schema di Bilancio, alla determinazione degli organici del personale docente, alle modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti. 4. Il Senato elabora il Regolamento didattico di Ateneo ed approva i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 5. Il Senato esprime il gradimento sulla designazione del Rettore prima della elezione da parte del Consiglio dei Garanti.