(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                               Rettore 
 
    1. Il  Rettore,  eletto  con  il  procedimento  disciplinato  nel
Regolamento generale di Ateneo dal  Consiglio  dei  Garanti  dura  in
carica tre anni, con possibilita' di riconferma. Dopo  l'elezione  da
parte  del  Consiglio  dei  Garanti,  il  Rettore  deve  ricevere  il
gradimento  del  Senato  accademico,  espresso  con  la   maggioranza
assoluta dei componenti, escluso lo stesso Rettore. A  tal  fine,  la
riunione del Senato  e'  convocata  e  presieduta  dal  Preside  piu'
anziano per ruolo. 
    2. Il Rettore: 
      2.1.  rappresenta   l'Universita'   nelle   cerimonie   e   nel
conferimento dei titoli accademici; 
      2.2. firma con il Direttore generale i titoli accademici; 
      2.3.  sovrintende  e  coordina  le   attivita'   didattiche   e
scientifiche dell'Universita' e vigila  sui  finanziamenti  destinati
alla ricerca; 
      2.4. assicura il coordinamento dei lavori del Senato accademico
con il Consiglio di amministrazione; 
      2.5. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica
e didattica e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del  Senato
accademico,  del  Consiglio  dei   Garanti   e   del   Consiglio   di
amministrazione in materia scientifica e didattica; 
      2.6. propone i docenti per gli incarichi di coordinamento delle
strutture didattiche e scientifiche, dei corsi di laurea e di  laurea
magistrale e dei corsi di  dottorato  di  ricerca  e  puo'  conferire
incarichi di studio senza oneri per l'Universita'; 
      2.7.  esercita,  nell'ambito  delle  previsioni  contenute  nel
presente statuto e secondo le modalita' previste  all'art.  10  della
legge 30 dicembre 2010, n.  240,  le  proprie  competenze  in  ordine
all'azione disciplinare sui docenti e  sugli  studenti  e  propone  i
relativi provvedimenti al Consiglio di amministrazione; 
      2.8. riferisce con relazione annuale al Consiglio  dei  Garanti
sull'attivita' scientifica e didattica dell'ateneo; 
      2.9.  designa,  tra  i  membri  del   Senato   accademico,   il
Pro-Rettore, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. 
    3. A conclusione dei relativi procedimenti  di  competenza  degli
altri Organi centrali dell'Universita',  spetta  inoltre  al  Rettore
provvedere a: 
      3.1. emanare, con proprio decreto, il Regolamento didattico  di
Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano; 
      3.2. decretare  l'istituzione  dei  Corsi  di  studio  e  degli
eventuali insegnamenti integrativi; 
      3.3. esercitare le competenze attribuitegli dai regolamenti  di
Ateneo concernenti il reclutamento dei docenti di ruolo. 
    4. Nei casi di necessita' e di urgenza, il Rettore puo'  adottare
gli atti di competenza del Senato  accademico  salvo  ratifica  nella
prima seduta immediatamente successiva.