Art. 12. Rettore 1. Il Rettore, eletto con il procedimento disciplinato nel Regolamento generale di Ateneo dal Consiglio dei Garanti dura in carica tre anni, con possibilita' di riconferma. Dopo l'elezione da parte del Consiglio dei Garanti, il Rettore deve ricevere il gradimento del Senato accademico, espresso con la maggioranza assoluta dei componenti, escluso lo stesso Rettore. A tal fine, la riunione del Senato e' convocata e presieduta dal Preside piu' anziano per ruolo. 2. Il Rettore: 2.1. rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; 2.2. firma con il Direttore generale i titoli accademici; 2.3. sovrintende e coordina le attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita' e vigila sui finanziamenti destinati alla ricerca; 2.4. assicura il coordinamento dei lavori del Senato accademico con il Consiglio di amministrazione; 2.5. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico, del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; 2.6. propone i docenti per gli incarichi di coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche, dei corsi di laurea e di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca e puo' conferire incarichi di studio senza oneri per l'Universita'; 2.7. esercita, nell'ambito delle previsioni contenute nel presente statuto e secondo le modalita' previste all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le proprie competenze in ordine all'azione disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i relativi provvedimenti al Consiglio di amministrazione; 2.8. riferisce con relazione annuale al Consiglio dei Garanti sull'attivita' scientifica e didattica dell'ateneo; 2.9. designa, tra i membri del Senato accademico, il Pro-Rettore, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. 3. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli altri Organi centrali dell'Universita', spetta inoltre al Rettore provvedere a: 3.1. emanare, con proprio decreto, il Regolamento didattico di Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano; 3.2. decretare l'istituzione dei Corsi di studio e degli eventuali insegnamenti integrativi; 3.3. esercitare le competenze attribuitegli dai regolamenti di Ateneo concernenti il reclutamento dei docenti di ruolo. 4. Nei casi di necessita' e di urgenza, il Rettore puo' adottare gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.