(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                         Direttore generale 
 
    1. Il Direttore generale sovrintende, sulla base degli  indirizzi
programmatici stabiliti dal  Consiglio  di  amministrazione  e  delle
direttive del Presidente, alla complessiva gestione e  organizzazione
dei   servizi,   delle   risorse   strumentali   e   del    personale
tecnico-amministrativo dell'ateneo  e  ne  risponde  direttamente  al
Presidente. 
    2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente,  il
Direttore generale: 
      2.1. ha ampi poteri di proposta in ordine al ruolo assegnato; 
      2.2. formula proposte agli organi  di  governo  anche  ai  fini
della elaborazione di programmi, di direttive e di  progetti  e  cura
l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze; 
      2.3. firma con il Rettore  i  titoli  di  studio,  rilascia  le
relative certificazioni e svolge in materia, compatibilmente  con  le
previsioni del presente statuto, le funzioni che gli sono  attribuite
dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali; 
      2.4.  opera,  inoltre,  sulla  base   di   specifiche   deleghe
conferitegli. 
    3.   Il   Direttore   generale   e'   nominato   dal   Presidente
dell'Universita', sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base
di  idoneo  curriculum  professionale,  tra  soggetti   che   abbiano
rivestito incarichi dirigenziali in universita' o in enti pubblici  o
aziende private per almeno un biennio. L'incarico  e'  conferito  con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di  durata
non inferiore a due anni rinnovabile. 
    4. Il Direttore generale partecipa alle sedute  degli  organi  di
governo dell'Ateneo senza diritto di voto  e  ne  redige  i  verbali,
eventualmente  anche  mediante  delega  ad  un  dirigente  o  ad   un
funzionario, in ogni caso dell'Universita'.