Art. 14. Facolta' e loro articolazione interna 1. La promozione e l'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, competono alle singole Facolta' dell'Ateneo. 2. Alle Facolta' compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attivita' didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. L'Universita' Kore di Enna comprende le Facolta' previste all'art. 1 del Regolamento didattico di Ateneo in vigore. Esse comprendono a loro volta i corsi di studio indicati nella Tabella A allegata al medesimo Regolamento. Le modificazioni intervenute al riguardo nel Regolamento didattico di Ateneo non comportano la modifica del presente statuto. Le Facolta' possono assumere la denominazione di Dipartimenti. 4. Nell'ambito delle singole Facolta', le strutture di ricerca e i corsi di studio omogenei possono essere costituiti in Scuole. Una Scuola deve comprendere almeno una struttura di ricerca e strutture didattiche che complessivamente coprano un arco di non meno di cinque annualita'. Il coordinamento di una Scuola e' assegnato ad un Comitato costituito dai responsabili delle strutture didattiche e scientifiche afferenti, diretto da un professore, di norma di prima fascia, nominato per due anni dal Presidente sentito il Rettore. 5. Le Facolta' hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto. 6. Sono organi della Facolta': 6.1. il Consiglio di Facolta'; 6.2. il Preside; 6.3. le Commissioni paritetiche docenti-studenti.