(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                Facolta' e loro articolazione interna 
 
    1. La promozione e l'organizzazione  delle  funzioni  finalizzate
allo  svolgimento  della   ricerca   scientifica,   delle   attivita'
didattiche e formative, nonche' delle attivita'  rivolte  all'esterno
ad esse correlate  o  accessorie,  competono  alle  singole  Facolta'
dell'Ateneo. 
    2. Alle Facolta' compete, inoltre, l'organizzazione  delle  altre
attivita' didattiche  e  scientifiche  previste  dalla  legge,  dallo
Statuto e dai regolamenti. 
    3. L'Universita' Kore di  Enna  comprende  le  Facolta'  previste
all'art. 1 del  Regolamento  didattico  di  Ateneo  in  vigore.  Esse
comprendono a loro volta i corsi di studio indicati nella  Tabella  A
allegata al medesimo Regolamento.  Le  modificazioni  intervenute  al
riguardo nel  Regolamento  didattico  di  Ateneo  non  comportano  la
modifica del  presente  statuto.  Le  Facolta'  possono  assumere  la
denominazione di Dipartimenti. 
    4. Nell'ambito delle singole Facolta', le strutture di ricerca  e
i corsi di studio omogenei possono essere costituiti in  Scuole.  Una
Scuola deve comprendere almeno una struttura di ricerca  e  strutture
didattiche che complessivamente coprano un arco di non meno di cinque
annualita'. Il  coordinamento  di  una  Scuola  e'  assegnato  ad  un
Comitato costituito dai responsabili  delle  strutture  didattiche  e
scientifiche afferenti, diretto da un professore, di norma  di  prima
fascia, nominato per due anni dal Presidente sentito il Rettore. 
    5.  Le  Facolta'  hanno   autonomia   scientifica   e   didattica
nell'ambito del presente statuto. 
    6. Sono organi della Facolta': 
      6.1. il Consiglio di Facolta'; 
      6.2. il Preside; 
      6.3. le Commissioni paritetiche docenti-studenti.