(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
          Composizione e funzioni degli organi di Facolta' 
 
    1. Il Consiglio di Facolta' e' istituito in ogni Facolta'  attiva
ed e' composto dai professori di ruolo  e  fuori  ruolo  di  prima  e
seconda fascia assegnati alla medesima facolta'. Fanno parte  inoltre
del  Consiglio  di  Facolta'   i   rappresentanti   dei   ricercatori
universitari, individuati con le procedure previste  nel  Regolamento
generale di Ateneo, i Direttori delle Scuole e  due  studenti  eletti
dagli studenti della Facolta'. 
    2. Sono compiti del Consiglio di Facolta': 
      2.1.   sovrintendere   all'organizzazione   generale   ed    al
funzionamento didattico e scientifico della Facolta'; 
      2.2. formulare proposte  al  Senato  accademico  in  ordine  al
Regolamento didattico di  Ateneo  ed  ai  Regolamenti  didattici  dei
singoli Corsi di studio; 
      2.3. approvare le proposte di sviluppo della Facolta', ai  fini
della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; 
      2.4. definire  gli  elementi  programmatici  per  le  attivita'
didattiche e scientifiche, in conformita' con  le  deliberazioni  del
Consiglio dei Garanti, del Consiglio di amministrazione e del  Senato
accademico e nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca
dei singoli docenti; 
      2.5. formulare proposte al Senato  accademico  in  ordine  alla
copertura  dei  settori  scientifico-disciplinari  con  professori  e
ricercatori di ruolo; 
      2.6. deliberare i criteri generali di Facolta' per l'ammissione
degli studenti ai corsi  di  studio,  la  frequenza  delle  attivita'
didattiche, la valutazione  degli  apprendimenti  e  l'organizzazione
degli esami finali; 
      2.7. svolgere tutte le altre  attribuzioni  ad  esso  demandate
dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze
degli altri organi previsti dal presente statuto. 
    3. Con riferimento ai singoli corsi di studio,  il  Consiglio  di
Facolta'  cura  inoltre  gli  adempimenti  necessari  relativi   alle
seguenti materie: 
      3.1. schema di ordinamento degli studi; 
      3.2. criteri dettagliati di ammissione degli studenti; 
      3.3. criteri di organizzazione e funzionamento delle  attivita'
didattiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento  dei  singoli
docenti; 
      3.4. proposte di eventuali attivita' didattiche integrative; 
      3.5.  organizzazione  delle  attivita'  di  valutazione   degli
apprendimenti; 
      3.6. assistenza scientifica agli studenti laureandi. 
    4. Il Consiglio cura inoltre il coordinamento dei piani di studio
e dei programmi di insegnamento dei  singoli  docenti.  Nel  rispetto
della liberta' di  insegnamento  garantita  ai  singoli  docenti,  il
coordinamento e' volto esclusivamente ad evitare  sovrapposizioni  od
incongruenze  programmatiche  ed  e'  basato  fondamentalmente  sulla
preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti. 
    5.  Il  Consiglio  di  Facolta'  puo'  delegare  ai  Comitati  di
coordinamento delle Scuole le competenze previste ai precedenti commi
2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3 e 4 riferite all'ambito delle  singole  Scuole.
In tal caso i Direttori delle Scuole ne coordinano le  attivita'  con
riferimento  ai  Corsi  di  studio  ed  alle  strutture  di   ricerca
scientifica ad esse afferenti. 
    6. Il Preside attende all'ordinato  svolgimento  delle  attivita'
didattiche e scientifiche della Facolta', ne promuove e  coordina  le
iniziative, presiede al regolare funzionamento della Facolta'  e  dei
Corsi di studio e cura l'esecuzione delle delibere del  Consiglio  di
Facolta'. Il Preside, inoltre: 
      6.1. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto  e
di regolamento in materia didattica e scientifica; 
      6.2. e' membro di diritto del Senato accademico; 
      6.3. esercita tutte le altre  attribuzioni  che  gli  competono
nell'ambito del presente statuto e dei regolamenti dell'Universita'. 
    7. I Presidi di Facolta' sono  nominati,  con  provvedimento  del
Presidente dell'Universita' su proposta del Rettore, di norma  tra  i
professori di ruolo e fuori  ruolo  di  prima  fascia  aventi  titolo
all'elettorato passivo in base al Regolamento generale di Ateneo.  Il
Preside dura in carica due anni accademici ed il  suo  incarico  puo'
essere rinnovato.