Art. 15. Composizione e funzioni degli organi di Facolta' 1. Il Consiglio di Facolta' e' istituito in ogni Facolta' attiva ed e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia assegnati alla medesima facolta'. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facolta' i rappresentanti dei ricercatori universitari, individuati con le procedure previste nel Regolamento generale di Ateneo, i Direttori delle Scuole e due studenti eletti dagli studenti della Facolta'. 2. Sono compiti del Consiglio di Facolta': 2.1. sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico della Facolta'; 2.2. formulare proposte al Senato accademico in ordine al Regolamento didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio; 2.3. approvare le proposte di sviluppo della Facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; 2.4. definire gli elementi programmatici per le attivita' didattiche e scientifiche, in conformita' con le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti; 2.5. formulare proposte al Senato accademico in ordine alla copertura dei settori scientifico-disciplinari con professori e ricercatori di ruolo; 2.6. deliberare i criteri generali di Facolta' per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, la frequenza delle attivita' didattiche, la valutazione degli apprendimenti e l'organizzazione degli esami finali; 2.7. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto. 3. Con riferimento ai singoli corsi di studio, il Consiglio di Facolta' cura inoltre gli adempimenti necessari relativi alle seguenti materie: 3.1. schema di ordinamento degli studi; 3.2. criteri dettagliati di ammissione degli studenti; 3.3. criteri di organizzazione e funzionamento delle attivita' didattiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli docenti; 3.4. proposte di eventuali attivita' didattiche integrative; 3.5. organizzazione delle attivita' di valutazione degli apprendimenti; 3.6. assistenza scientifica agli studenti laureandi. 4. Il Consiglio cura inoltre il coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita ai singoli docenti, il coordinamento e' volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed e' basato fondamentalmente sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti. 5. Il Consiglio di Facolta' puo' delegare ai Comitati di coordinamento delle Scuole le competenze previste ai precedenti commi 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3 e 4 riferite all'ambito delle singole Scuole. In tal caso i Direttori delle Scuole ne coordinano le attivita' con riferimento ai Corsi di studio ed alle strutture di ricerca scientifica ad esse afferenti. 6. Il Preside attende all'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche della Facolta', ne promuove e coordina le iniziative, presiede al regolare funzionamento della Facolta' e dei Corsi di studio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'. Il Preside, inoltre: 6.1. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica e scientifica; 6.2. e' membro di diritto del Senato accademico; 6.3. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito del presente statuto e dei regolamenti dell'Universita'. 7. I Presidi di Facolta' sono nominati, con provvedimento del Presidente dell'Universita' su proposta del Rettore, di norma tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base al Regolamento generale di Ateneo. Il Preside dura in carica due anni accademici ed il suo incarico puo' essere rinnovato.