(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 Ombudsman o Difensore civico della Comunita' universitaria dell'UKE 
 
    1. L'Ombudsman collabora con gli organi di governo e di  gestione
dell'UKE. Egli opera secondo criteri di indipendenza, di obiettivita'
e di discrezione per assistere, mediare  e  proporre  soluzioni  agli
organi  competenti  dell'UKE   nei   casi   di   disfunzioni   o   di
conflittualita' che gli vengano sottoposti. 
    2. L'Ombudsman  ha  poteri  di  ispezione  e  di  libero  accesso
all'Universita', puo' essere consultato  da  qualsiasi  membro  della
comunita'  dell'UKE,  ha  titolo  a  porre  domande  e  ad   ottenere
informazioni volte a risolvere problemi. 
    3. Nelle sue funzioni, l'Ombudsman: 
      3.1.  ascolta  e  dibatte  lamentele,  suggerimenti,  stati  di
insoddisfazione e simili, con particolare riferimento al diritto allo
studio; 
      3.2. fornisce risposte alle richieste o indica le  persone  che
possono darle; 
      3.3. instaura canali di comunicazione e facilita la risoluzione
dei conflitti; 
      3.4.  media  nelle  eventuali  dispute   proponendo   soluzioni
accettabili da tutte le parti; 
      3.5. formula pareri nei casi in cui una soluzione  non  e'  nei
suoi poteri o possibilita'; 
      3.6. ha potere di iniziativa nel caso di violazione del  codice
etico dell'Ateneo. 
    4. L'Ombudsman ha un ruolo assolutamente  indipendente.  Pertanto
egli non puo' essere chiamato in causa da alcuna parte  in  conflitto
nei procedimenti formali o legali. Con  riguardo  a  procedimenti  di
contestazione, di  reclamo,  di  rivalsa  o  simili,  sia  di  natura
giudiziale  che  extragiudiziale,  l'eventuale  notifica  all'Ufficio
dell'Ombudsman non ha in alcun caso valore  di  notifica  per  alcuno
degli organi di rappresentanza, di governo o di gestione dell'UKE. 
    5. L'Ombudsman e' nominato dal  Consiglio  dei  Garanti.  Il  suo
incarico dura tre anni, puo' essere riconfermato ma non  puo'  essere
revocato.