Art. 17. Ombudsman o Difensore civico della Comunita' universitaria dell'UKE 1. L'Ombudsman collabora con gli organi di governo e di gestione dell'UKE. Egli opera secondo criteri di indipendenza, di obiettivita' e di discrezione per assistere, mediare e proporre soluzioni agli organi competenti dell'UKE nei casi di disfunzioni o di conflittualita' che gli vengano sottoposti. 2. L'Ombudsman ha poteri di ispezione e di libero accesso all'Universita', puo' essere consultato da qualsiasi membro della comunita' dell'UKE, ha titolo a porre domande e ad ottenere informazioni volte a risolvere problemi. 3. Nelle sue funzioni, l'Ombudsman: 3.1. ascolta e dibatte lamentele, suggerimenti, stati di insoddisfazione e simili, con particolare riferimento al diritto allo studio; 3.2. fornisce risposte alle richieste o indica le persone che possono darle; 3.3. instaura canali di comunicazione e facilita la risoluzione dei conflitti; 3.4. media nelle eventuali dispute proponendo soluzioni accettabili da tutte le parti; 3.5. formula pareri nei casi in cui una soluzione non e' nei suoi poteri o possibilita'; 3.6. ha potere di iniziativa nel caso di violazione del codice etico dell'Ateneo. 4. L'Ombudsman ha un ruolo assolutamente indipendente. Pertanto egli non puo' essere chiamato in causa da alcuna parte in conflitto nei procedimenti formali o legali. Con riguardo a procedimenti di contestazione, di reclamo, di rivalsa o simili, sia di natura giudiziale che extragiudiziale, l'eventuale notifica all'Ufficio dell'Ombudsman non ha in alcun caso valore di notifica per alcuno degli organi di rappresentanza, di governo o di gestione dell'UKE. 5. L'Ombudsman e' nominato dal Consiglio dei Garanti. Il suo incarico dura tre anni, puo' essere riconfermato ma non puo' essere revocato.