Art. 17-quater. Commissioni paritetiche docenti-studenti e Gruppi di riesame 1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono costituite in ciascun corso di studi. Nel caso in cui tutti i corsi di studio di una Facolta' afferiscano a due o piu' Scuole, le Commissioni paritetiche studenti-docenti si costituiscono a livello di ciascuna Scuola invece che a livello di corso di studi. Ciascuna commissione paritetica e' costituita dal Presidente e dal Vicepresidente e da due rappresentanti eletti degli studenti di ciascun Corso di laurea o di laurea magistrale afferente alla Facolta' o alla Scuola, ed e' presieduta dal presidente di Corso o dal direttore della Scuola, se costituita. 2. Le Commissioni paritetiche concorrono, insieme con il Presidio di qualita' di Ateneo, l'Ombudsman, il Collegio dei revisori dei conti, il Comitato etico, l'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, i Collegi di disciplina e il Nucleo di valutazione di Ateneo, al sistema di assicurazione della qualita'. In particolare le Commissioni paritetiche hanno il compito di prevenire, monitorare, esaminare e risolvere, ove possibile congiuntamente tra docenti e studenti, problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche. Esprimono, tra l'altro, parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche e circa il numero degli esami e la loro distribuzione nelle annualita' che compongono i singoli corsi. 3. Nell'ambito di ciascun Corso di studio e' costituito il Gruppo di riesame, che partecipa al processo di assicurazione della Qualita' secondo le linee guida dell'Agenzia nazionale e i documenti ministeriali e di ateneo che le recepiscono. Il Gruppo e' composto dal docente coordinatore del Corso, dal vice-coordinatore, dal docente responsabile della Qualita', da una unita' del Personale tecnico-amministrativo di supporto al Corso e da uno studente.