(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                   Nucleo di valutazione di ateneo 
 
    1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e' organo di verifica delle
attivita' di valutazione. 
    2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni  indicate
all'art. 2, come 1, lettera r) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  secondo  le   competenze
indicate nel Manuale della qualita' di Ateneo. 
    3. Il Nucleo e' composto da un minimo di cinque ad un massimo  di
nove membri, compreso il presidente, dei  quali  almeno  due  esterni
all'Universita', in possesso della laurea  e  provvisti  di  adeguato
curriculum professionale che dimostri competenze in  valutazione  dei
sistemi formativi complessi, e due docenti di cui almeno uno di ruolo
nell'Universita'. Il Nucleo e' integrato, per gli aspetti  istruttori
relativi  alla  valutazione  della   didattica,   da   uno   studente
dell'Universita'  eletto  dall'Assemblea  dei  rappresentanti   degli
studenti, il quale concorre al numero legale solo se presente. 
    4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione  degli
organi centrali di governo dell'UKE ai quali riferisce con  relazione
annuale. I suoi componenti sono invitati, mediante notifica dell'atto
di convocazione, ad assistere alle sedute del Consiglio dei Garanti.