(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                   Collegio dei Revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da  tre  membri
effettivi, trai quali il Presidente, scelti dal Consiglio dei Garanti
fra persone dotate di  elevate  capacita'  tecnico-professionali  nel
settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, dei  quali  uno
scelto tra dirigenti  in  servizio  o  in  quiescenza  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Tutti i componenti
devono essere  iscritti  nel  Registro  dei  Revisori  contabili.  Il
Collegio resta in carica per tre  anni,  rinnovabili.  La  carica  di
revisore contabile e'  incompatibile  con  qualsiasi  altro  incarico
nell'Universita'. 
    2. Ai Revisori dei conti compete  il  controllo  di  legittimita'
degli atti riguardanti la  gestione  finanziaria  e  contabile  della
Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore", secondo le modalita' e
le procedure indicate nell'apposito Regolamento di Ateneo. I Revisori
dei conti  sono  invitati  alle  sedute  del  Consiglio  dei  Garanti
dell'Universita'.