Art. 20. Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, trai quali il Presidente, scelti dal Consiglio dei Garanti fra persone dotate di elevate capacita' tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, dei quali uno scelto tra dirigenti in servizio o in quiescenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Il Collegio resta in carica per tre anni, rinnovabili. La carica di revisore contabile e' incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Universita'. 2. Ai Revisori dei conti compete il controllo di legittimita' degli atti riguardanti la gestione finanziaria e contabile della Libera Universita' degli Studi di Enna "Kore", secondo le modalita' e le procedure indicate nell'apposito Regolamento di Ateneo. I Revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio dei Garanti dell'Universita'.