(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                 Collegio di disciplina dei docenti 
 
    1. Presso la Libera Universita' degli studi  di  Enna  "Kore"  e'
istituito  un  Collegio  di  disciplina  dei  docenti,  competente  a
svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari rimessigli
dal Rettore quando ricorrono le condizioni di cui al successivo comma
4 e ad esprimere in merito parere conclusivo. 
    2. Il collegio e' composto da tre professori di prima fascia, tre
professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo  indeterminato
nominati per due anni rinnovabili dal Presidente  sentito  il  Senato
accademico. Ne coordina i lavori il professore di prima  fascia  piu'
anziano nel ruolo. I docenti nominati membri del Collegio non possono
fare  parte  del  Consiglio  di  amministrazione  o  del  Nucleo   di
valutazione  dell'Ateneo  ne'  ricoprire  la  carica  di  Preside  di
Facolta' o di Direttore di Scuola. La partecipazione al  collegio  di
disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese. 
    3. Il Collegio opera nel rispetto del contraddittorio  e  secondo
il principio del giudizio fra pari: pertanto in caso di  procedimenti
a carico di professori di prima  fascia  il  Collegio  e'  costituito
esclusivamente dai professori di ruolo di prima fascia;  in  caso  di
procedimenti a carico di professori di seconda fascia, il Collegio e'
costituito esclusivamente dai professori  di  ruolo  di  prima  e  di
seconda fascia; in caso di procedimenti a carico di  ricercatori,  il
Collegio si costituisce nella composizione integrale. Le  sedute  del
Collegio di disciplina sono valide quando sia  conseguito  il  quorum
costitutivo, formato dalla meta' piu' uno dei  componenti  convocati.
Le delibere  del  Collegio  di  disciplina  sono  sempre  adottate  a
maggioranza assoluta dei componenti. 
    4. L'avvio del procedimento disciplinare concernente il personale
docente di ruolo e non di ruolo spetta al Rettore che, per ogni fatto
che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave  della
censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle  leggi
sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933,  n.
1592, entro trenta giorni dal momento  della  conoscenza  dei  fatti,
trasmette gli atti al Collegio  di  disciplina,  formulando  motivata
proposta. 
    5. Il Collegio di disciplina, uditi  il  Rettore  ovvero  un  suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistito da  un  difensore  di  fiducia,
entro trenta  giorni  esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal
Rettore  sia  in  relazione  alla  rilevanza  dei  fatti  sul   piano
disciplinare sia in relazione al  tipo  di  sanzione  da  irrogare  e
trasmette gli atti al consiglio di amministrazione  per  l'assunzione
delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al  Collegio
resta disciplinato dalla normativa vigente. 
    6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere,  il  Consiglio
di   amministrazione   infligge   la    sanzione    ovvero    dispone
l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere  vincolante
espresso dal Collegio di disciplina. 
    7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui  al  comma
precedente non intervenga nel termine  di  centottanta  giorni  dalla
data di trasmissione degli atti al consiglio di  amministrazione.  Il
termine  e'  sospeso  fino  alla  ricostituzione  del   collegio   di
disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel  caso  in  cui
siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso
che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e'  altresi'
sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non  superiore  a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il  collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi
istruttori. Il Rettore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste
istruttorie avanzate dal Collegio.