Art. 21. Collegio di disciplina dei docenti 1. Presso la Libera Universita' degli studi di Enna "Kore" e' istituito un Collegio di disciplina dei docenti, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari rimessigli dal Rettore quando ricorrono le condizioni di cui al successivo comma 4 e ad esprimere in merito parere conclusivo. 2. Il collegio e' composto da tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato nominati per due anni rinnovabili dal Presidente sentito il Senato accademico. Ne coordina i lavori il professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo. I docenti nominati membri del Collegio non possono fare parte del Consiglio di amministrazione o del Nucleo di valutazione dell'Ateneo ne' ricoprire la carica di Preside di Facolta' o di Direttore di Scuola. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 3. Il Collegio opera nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari: pertanto in caso di procedimenti a carico di professori di prima fascia il Collegio e' costituito esclusivamente dai professori di ruolo di prima fascia; in caso di procedimenti a carico di professori di seconda fascia, il Collegio e' costituito esclusivamente dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia; in caso di procedimenti a carico di ricercatori, il Collegio si costituisce nella composizione integrale. Le sedute del Collegio di disciplina sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dalla meta' piu' uno dei componenti convocati. Le delibere del Collegio di disciplina sono sempre adottate a maggioranza assoluta dei componenti. 4. L'avvio del procedimento disciplinare concernente il personale docente di ruolo e non di ruolo spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.