(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                 Norme comuni agli Organi collegiali 
 
    1. Tutti gli Organi  collegiali  sono  convocati  dal  rispettivo
presidente, che fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni.  In
caso di assenza o di impedimento del  presidente,  presiede  il  vice
presidente o, in mancanza, il componente piu' anziano  per  eta',  ad
eccezione del Senato accademico e degli organi di Facolta', nei quali
l'anzianita' e' riferita al ruolo. 
    2. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di  voto,  alle
riunioni di tutti gli Organi collegiali  di  governo  e  ne  firma  i
verbali e le deliberazioni insieme con il presidente. Le funzioni  di
segretario delle riunioni degli altri Organi collegiali sono affidate
dal presidente ad uno dei membri presenti. 
    3.  Le  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Garanti,  del  Senato
accademico e dei Consigli di  Facolta'  sono  assunte  a  maggioranza
assoluta  dei  presenti,  salvo  quando  diversamente  previsto   nel
presente statuto. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso
da chi presiede la seduta. 
    4. Tutti gli Organi  collegiali  sono  tenuti  a  dotarsi  di  un
proprio Regolamento di funzionamento, in coerenza con  le  previsioni
del Regolamento generale di Ateneo. 
    5. Se non diversamente previsto nel  presente  statuto,  tutti  i
componenti degli Organi collegiali rimangono in  carica  tre  anni  e
possono essere riconfermati. Coloro che, nel  corso  del  periodo  di
validita' di  un  organo  collegiale,  subentrano  ad  un  componente
cessato, rimangono in carica  per  l'intera  durata  dell'organo  del
quale entrano a fare parte. 
    6. Indipendentemente dalla durata degli organi di cui  fa  parte,
il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. 
    7. Il Presidente dell'Universita' ha diritto di partecipare  alle
riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Ateneo. I Presidi  hanno
diritto di partecipare alle riunioni di tutti i  Comitati  di  Scuola
afferenti alla Facolta'.  La  partecipazione  prevista  nel  presente
comma, ove riferita  ad  organi  dei  quali  non  si  e'  formalmente
componenti, e' limitata al diritto di parola.