Art. 22. Norme comuni agli Organi collegiali 1. Tutti gli Organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente, che fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni. In caso di assenza o di impedimento del presidente, presiede il vice presidente o, in mancanza, il componente piu' anziano per eta', ad eccezione del Senato accademico e degli organi di Facolta', nei quali l'anzianita' e' riferita al ruolo. 2. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi collegiali di governo e ne firma i verbali e le deliberazioni insieme con il presidente. Le funzioni di segretario delle riunioni degli altri Organi collegiali sono affidate dal presidente ad uno dei membri presenti. 3. Le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Senato accademico e dei Consigli di Facolta' sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando diversamente previsto nel presente statuto. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso da chi presiede la seduta. 4. Tutti gli Organi collegiali sono tenuti a dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, in coerenza con le previsioni del Regolamento generale di Ateneo. 5. Se non diversamente previsto nel presente statuto, tutti i componenti degli Organi collegiali rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. Coloro che, nel corso del periodo di validita' di un organo collegiale, subentrano ad un componente cessato, rimangono in carica per l'intera durata dell'organo del quale entrano a fare parte. 6. Indipendentemente dalla durata degli organi di cui fa parte, il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. 7. Il Presidente dell'Universita' ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Ateneo. I Presidi hanno diritto di partecipare alle riunioni di tutti i Comitati di Scuola afferenti alla Facolta'. La partecipazione prevista nel presente comma, ove riferita ad organi dei quali non si e' formalmente componenti, e' limitata al diritto di parola.