(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
            Attribuzione degli incarichi di insegnamento 
 
    1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal  regolamento
didattico di Ateneo sono  impartiti  da  professori  universitari  di
prima e di seconda fascia e da ricercatori di  ruolo,  da  docenti  a
tempo determinato e da esperti  idoneamente  qualificati  sulla  base
delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti
di diritto privato. 
    2. I contratti di cui  al  comma  precedente  possono  riguardare
anche  moduli  di  insegnamento  corrispondenti  a   temi   specifici
nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. 
    3. Alle procedure  per  il  reclutamento  dei  professori  e  dei
ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento  e  di
ricerca presiedono gli organi di governo  e  gli  organi  interni  di
Facolta', secondo le competenze indicate nel presente statuto.