Art. 23. Attribuzione degli incarichi di insegnamento 1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia e da ricercatori di ruolo, da docenti a tempo determinato e da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti a temi specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. 3. Alle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca presiedono gli organi di governo e gli organi interni di Facolta', secondo le competenze indicate nel presente statuto.