(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                         Ricerca scientifica 
 
    1. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni  docente  e
ricercatore dell'Universita'.  La  ricerca  scientifica,  organizzata
dalle Facolta', si svolge  prevalentemente  nell'ambito  di  apposite
strutture, Istituti,  Centri  e  Laboratori  di  ricerca,  secondo  i
programmi e gli indirizzi generali fissati dal Senato accademico. 
    2. L'Universita' impegna una parte  significativa  delle  proprie
risorse per porre i  professori  e  i  ricercatori  nelle  condizioni
migliori per lo  svolgimento  della  ricerca  di  base  e  applicata.
L'Universita' favorisce inoltre l'attivita' di ricerca, di consulenza
professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di  appositi
contratti e convenzioni. 
    3.   L'Universita'   collabora   con   Organismi   nazionali    e
internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi  di
cooperazione scientifica e di  formazione.  A  tal  fine  l'UKE  puo'
stipulare  accordi  e  convenzioni  con  Universita'  e   Istituzioni
culturali e scientifiche italiane e straniere e promuove e incoraggia
scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti.