Art. 26. Docenti a contratto 1. Possono essere proposti, per la nomina a professori a contratto, professori di ruolo in altre Universita' liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. 2. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 3. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, indicano se previsto l'eventuale compenso e in caso affermativo le relative modalita' di corresponsione. 4. I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e stipulati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.