(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                   Missione e finalita' e garanzie 
 
    1.  Secondo  le  indicazioni  della  Fondazione  Kore,  l'UKE  e'
istituita  con  lo  scopo  di  rendere  effettivi   e   concreti   la
cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le  culture,
il  patrimonio  scientifico  delle  diverse  sponde  del  bacino  del
Mediterraneo,  da  una  parte,  e  la   ricerca   e   la   formazione
universitaria, dall'altra. In particolare, all'UKE  e'  assegnato  il
compito di  implementare  questo  rapporto  e  di  finalizzarlo  allo
sviluppo sociale, economico e scientifico  dei  singoli  cittadini  e
delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta
formazione delle nuove generazioni, della formazione  di  eccellenza,
della  formazione  continua  e  della  formazione  a  distanza  anche
mediante procedure e tecniche di e-learning. 
    2. Professori, ricercatori,  personale  tecnico-amministrativo  e
studenti,  quali  componenti  dell'UKE,  contribuiscono,  nell'ambito
delle rispettive funzioni e responsabilita', al  perseguimento  della
missione ed al raggiungimento dei fini istituzionali. 
    3. L'UKE nasce  con  la  finalita'  specifica  di  dare  completa
attuazione  a  quanto  affermato  dall'art.  27  della  Dichiarazione
Universale dei diritti dell'uomo in  materia  di  istruzione  del  10
dicembre 1948. 
    4. L'Universita' si dota di un proprio  Codice  etico,  approvato
dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, e
istituisce, con delibera del Senato accademico, il Comitato etico. Il
Comitato etico esplica anche le funzioni  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', con il compito di prevenire i rischi di discriminazioni
direttamente o indirettamente legate  al  genere,  alle  disabilita',
all'eta', alle razze, alle etnie, alle lingue ed alle  culture,  agli
orientamenti sessuali, religiosi e politici.  La  composizione  e  il
funzionamento del Comitato sono disciplinati dal presente  statuto  e
da   un   apposito   regolamento   approvato   dal    Consiglio    di
amministrazione. L'inosservanza di norme contenute nel  Codice  etico
conseguente  alla  condotta  volontaria,  anche  omissiva,   comporta
l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e
alla gravita' dei fatti, fino alla sospensione dall'Ufficio  e  dallo
stipendio per i comportamenti piu' gravi, lesivi del prestigio e  del
patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo. 
    5. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo
livello: 
      5.1. laurea (L); 
      5.2. laurea specialistica o magistrale (LS - LM); 
      5.3. diploma di specializzazione (DS); 
      5.4. dottorato di ricerca (DR). 
    6. L'UKE puo' istituire altresi' ogni altra iniziativa  formativa
di ogni ordine e grado che la legge attribuisce  alle  Universita'  e
puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico  di  Ateneo,
nonche' corsi di perfezionamento scientifico  e  di  alta  formazione
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle  lauree  o
della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione  dei  quali
sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 
    7. L'UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che  alla
ricerca scientifica  di  base,  anche  allo  sviluppo  della  ricerca
applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa. 
    8. L'UKE  cura  altresi'  la  formazione  e  l'aggiornamento  del
proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali e di sostegno
alla imprenditorialita' degli studenti c/o dei laureati  e  diplomati
dell'Ateneo.