Art. 27. Ricercatori a tempo determinato 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, l'Universita' stipula contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, le cui modalita' sono stabilite con apposito regolamento. 2. I contratti di cui al comma 1 si conformano alle previsioni contenute nell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive integrazioni e modificazioni.