(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                   Ricercatori a tempo determinato 
 
    1. Nell'ambito delle risorse disponibili per  la  programmazione,
al fine di svolgere attivita' di ricerca, di didattica, di  didattica
integrativa  e  di  servizio  agli  studenti,  l'Universita'  stipula
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, le cui modalita'
sono stabilite con apposito regolamento. 
    2. I contratti di cui al comma 1 si  conformano  alle  previsioni
contenute nell'art. 24 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e
successive integrazioni e modificazioni.