Art. 30. Azioni e servizi a sostegno del diritto allo studio e del successo formativo 1. L'Universita' Kore di Enna considera che le culture di provenienza, le diverse etnie, le credenze religiose, le differenze di genere, lo status socio-economico, le situazioni personali di disabilita' non possono costituire motivo di limitazione all'accesso agli studi. A tale riguardo l'UKE si adopera, anche con specifici servizi e misure organizzative e finanziarie, affinche' tutti gli studenti abbiano pari opportunita' e pari condizioni di esercizio del diritto allo studio. 2. L'Universita' si impegna specificatamente a favorire tutto quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne all'Universita'. Per tali finalita', l'UKE puo' integrare le proprie strutture funzionali attraverso societa' controllate e/o mediante convenzioni con altre istituzioni, anche per fornire servizi residenziali. L'Universita' puo' gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale. 3. Al fine di sostenere concretamente le proprie finalita' educative, l'UKE realizza e regolamenta, anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, appositi centri e servizi interfacolta' a supporto degli studi, in particolare per l'orientamento universitario e professionale prima e durante i percorsi didattici, il tutorato, le attivita' di tirocinio pre- e post-laurea, le iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la costituzione e lo spin-off di nuove imprese, con particolare riguardo a quelle costituite in prevalenza da propri studenti e laureati. L'Universita' favorisce ed incoraggia inoltre l'acquisizione, prioritariamente da parte degli studenti, delle lingue straniere richieste dagli ordinamenti dei Corsi e dalla realta' mondiale, ed attiva in proposito specifiche strutture di ateneo.