(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
               Consiglio dei Garanti dell'Universita' 
 
    1. Il Consiglio dei Garanti dell'Universita'  si  compone  da  un
minimo di 19 ad un massimo di 25 membri, e precisamente: 
      1.1. sei  rappresentanti  delle  Istituzioni  pubbliche  che  a
diverso titolo concorrono allo sviluppo dell'Universita', designati: 
        a) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
        b) uno dal Presidente della Regione siciliana; 
        c) uno dal Legale rappresentante della Provincia regionale di
Enna, ovvero, in mancanza, di analoga struttura territoriale  purche'
avente la citta' di Enna come capoluogo; 
        d) uno dal Sindaco del Comune di Enna; 
        e) due dal Presidente del Consorzio Ennese Universitario; 
      1.2.  tre  rappresentanti  degli  ex  alunni   dell'Universita'
designati dalla Associazione  Laureati  Kore  tra  gli  studenti  che
abbiano conseguito titoli accademici nella sede universitaria di Enna
anche nel periodo in cui essa  e'  stata  sede  decentrata  di  altri
atenei; 
      1.3. sei rappresentanti della Comunita' universitaria  dell'UKE
eletti dalle rispettive componenti con  le  modalita'  stabilite  nel
Regolamento generale, nel numero di: 
        a) due dai Professori e dai Ricercatori; 
        b) due dal Personale tecnico-amministrativo; 
        c) due dagli studenti dei corsi di studio  di  durata  almeno
biennale; 
      1.4.  fino  a  sei  rappresentanti  dei  finanziatori   privati
designati dalla Associazione per lo sviluppo della Libera Universita'
Kore (ASLUK); 
      1.5. il Rettore, che diviene membro del Consiglio  dei  Garanti
dopo la sua elezione da parte dello stesso Consiglio. 
    2. Il Consiglio si insedia dopo la designazione o  l'elezione  di
almeno dieci componenti. Il Presidente e' eletto  dal  Consiglio  dei
Garanti tra i propri membri nella seduta di insediamento. Egli assume
contestualmente   la   presidenza   e   la   legale    rappresentanza
dell'Universita'. Il procedimento  di  formazione  del  Consiglio  e'
avviato dal presidente uscente, il quale indice le elezioni, richiede
le designazioni, ove previste, e convoca e presiede la  prima  seduta
di  insediamento  fino  all'elezione   del   nuovo   presidente.   Le
designazioni riscontrate oltre tre mesi dalla richiesta  non  vengono
prese in considerazione. 
    3. Il Consiglio dei Garanti e' integrato, nel numero  massimo  di
ulteriori  tre  componenti  che,  in   ragione   del   loro   apporto
finanziario,   concorrano   significativamente    al    funzionamento
dell'Universita' con contributi minimi  determinati  annualmente  dal
Consiglio di amministrazione.