(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                Competenze del Consiglio dei Garanti 
 
    1. Il Consiglio dei Garanti garantisce il legame dell'Universita'
con  il  territorio.  Esso  e'  pertanto  organo  che   verifica   il
perseguimento degli obiettivi  strategici  e  di  indirizzo  generale
dell'Universita'. 
    2. Le sedute del Consiglio dei Garanti sono  pubbliche,  salvo  i
casi nei quali  si  discuta  di  persone  identificate.  L'invito  e'
inviato agli  altri  organi  dell'Universita'  unitamente  all'elenco
degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le  sedute  sono  valide
quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o
dal Vicepresidente e da almeno la meta'  degli  altri  componenti  in
carica. Le delibere del Consiglio dei Garanti  sono  sempre  adottate
con la maggioranza assoluta dei presenti, con  l'eccezione  dei  casi
per i quali il  presente  statuto  impone  espressamente  un  diverso
quorum funzionale. 
    3. Compete al Consiglio dei Garanti dell'Universita': 
      3.1.   determinare    l'indirizzo    generale    di    sviluppo
dell'Universita', deliberare i relativi  programmi  pluriennali  e  i
criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi; 
      3.2. deliberare sulle eventuali modifiche all'art. 1, comma  3,
e all'art. 2, comma 2, del presente statuto secondo  quanto  in  essi
previsto; 
      3.3. esprimere il parere conforme  sulle  scelte  adottate  dal
Consiglio di  amministrazione  che  abbiano  valore  strategico,  con
particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari  ed
alle obbligazioni che  impegnino  l'Universita'  per  un  periodo  di
durata superiore ai cinque anni; 
      3.4.  fissare  gli  indirizzi  generali  per  i   finanziamenti
pluriennali destinati alle attivita' di ricerca; 
      3.5. esprimere il parere vincolante sulle modifiche  al  codice
etico della comunita' universitaria; 
      3.6. indicare gli stanziamenti e i  criteri  entro  cui  devono
essere deliberati dal Consiglio di amministrazione le indennita' e  i
compensi di cui al successivo art. 9, comma 3, punto 6. 
    4. Il  Consiglio  dei  Garanti  e'  convocato  almeno  due  volte
all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi  la  necessita',
ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.