(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione  e'  composto  dal  Presidente
dell'Universita', che lo presiede, dal Rettore,  da  due  docenti  di
ruolo nell'Ateneo designati dal Presidente  e  da  cinque  componenti
nominati dal Presidente anche tra i membri del Consiglio dei  Garanti
dell'Universita'. Alle sedute del Consiglio di  amministrazione  sono
invitati a  partecipare  inoltre,  senza  diritto  di  voto  e  senza
responsabilita' contabili, due rappresentanti degli  studenti  eletti
dalla rispettiva componente. Dei sette membri non di diritto, quattro
devono appartenere ad un sesso e tre all'altro. 
    2.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  organo   di   governo
dell'Universita',  ha  inoltre  compiti  preparatori  rispetto   alle
deliberazioni concernenti materie di  competenza  del  Consiglio  dei
Garanti,   collabora   con   il    Presidente    nell'amministrazione
dell'Universita' ed opera attraverso  deliberazioni  collegiali,  nel
quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti  e
delle linee strategiche e dei piani di sviluppo pluriennali approvati
dal Consiglio dei Garanti. Le sedute del Consiglio di amministrazione
sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato  dal
Presidente o dal Vicepresidente e da  almeno  la  meta'  degli  altri
componenti in carica. Le delibere del  Consiglio  di  amministrazione
sono adottate con  la  maggioranza  assoluta  dei  partecipanti  alla
riunione, fatti salvi i casi per i quali il presente  statuto  impone
espressamente un diverso quorum funzionale. 
    3. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione: 
      3.1.  deliberare,  su  proposta  del  Senato   accademico,   il
regolamento didattico di Ateneo; 
      3.2. deliberare il Regolamento generale di Ateneo e le relative
modificazioni e integrazioni; 
      3.3. approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo; 
      3.4. deliberare, con il voto favorevole della  meta'  piu'  uno
dei componenti in carica, salvo quanto previsto al precedente art. 1,
comma 3, e tenendo conto del divieto contenuto all'art. 2,  comma  2,
le eventuali modifiche allo Statuto  dell'Universita',  acquisito  il
parere  della  Fondazione  Kore  nonche'  le  proposte   del   Senato
accademico; 
      3.5. deliberare in ordine alla  determinazione  degli  organici
del personale non docente, al recepimento dei contratti di  lavoro  e
al  trattamento  economico  del  personale  docente,  ricercatore   e
tecnico-amministrativo; 
      3.6. deliberare  le  indennita'  e  i  compensi  connessi  alle
cariche ed alle funzioni, inclusi quelli  che  concernono  lo  stesso
Consiglio di amministrazione; 
      3.7. deliberare in  ordine  a  tutto  quanto  si  riferisca  ad
acquisizione,  cessione,  accettazione   a   qualsiasi   titolo   del
patrimonio mobiliare e immobiliare  dell'Universita',  previo  parere
del Consiglio dei Garanti nei casi  previsti  all'art.  8,  comma  3,
punto 3; 
      3.8. deliberare in ordine alla costituzione non  temporanea  di
societa',  consorzi  e  fondazioni  o  alla  partecipazione  ad  essi
dell'Universita'; 
      3.9. approvare il codice etico della comunita' universitaria su
proposta del Senato accademico. 
    4. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre poteri  deliberanti
sulle seguenti materie: 
      4.1. sull'istituzione di tutte le  strutture  dell'Universita',
nonche', in base alle proposte del Senato accademico o  dei  Consigli
di Facolta', sull'attivazione dei  Corsi  di  studio,  tenendo  conto
delle linee strategiche dettate dal Consiglio dei Garanti; 
      4.2. sui regolamenti per i quali non sia espressamente prevista
la competenza del Senato accademico; 
      4.3. sui settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i
posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo  o  con  incarico
pluriennale; 
      4.4. sulle nomine  dei  professori  di  ruolo  o  con  incarico
pluriennale da chiamare alle cattedre stesse, acquisite  le  proposte
dei Consigli di Facolta'; 
      4.5. sulla definizione, in base agli ordinamenti dei  corsi  di
studio, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno  accademico  e
degli  incarichi  e  contratti  da  conferire,  per  lo   svolgimento
dell'attivita'  didattica,  a  professori  e  ricercatori  di   altre
universita'  e  a  persone  di  alta  qualificazione  scientifica   e
professionale; 
      4.6. sui criteri generali per l'ammissione  degli  studenti  ai
corsi di studio e per la determinazione delle tasse di  iscrizione  e
dei contributi a  carico  degli  studenti,  degli  eventuali  esoneri
nonche' sui criteri per il conferimento di  provvidenze  e  borse  di
studio, di perfezionamento e di ricerca; 
      4.7. sulla  costituzione  temporanea  di  societa',  imprese  e
consorzi e sulla partecipazione ad essi dell'Universita'; 
      4.8. sui provvedimenti disciplinari  a  carico  dei  docenti  e
degli studenti, nel rispetto dell'art. 10  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240 e delle previsioni contenute nel presente statuto; 
      4.9. sulle  manutenzioni  straordinarie  degli  immobili  e  le
dotazioni  straordinarie   afferenti   alle   strutture   didattiche,
scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli  stanziamenti
di bilancio. 
    5.  Compete  al  Presidente  dell'Universita',  fatte  salve   le
prerogative  degli  altri  organi,  proporre  le   deliberazioni   al
Consiglio di amministrazione.  Il  Consiglio  puo'  in  via  generale
attribuire al Presidente, in  qualita'  di  amministratore  delegato,
tutte o parte delle proprie  competenze,  con  esclusione  di  quelle
elencate al comma 3.