Art. 9. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente dell'Universita', che lo presiede, dal Rettore, da due docenti di ruolo nell'Ateneo designati dal Presidente e da cinque componenti nominati dal Presidente anche tra i membri del Consiglio dei Garanti dell'Universita'. Alle sedute del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare inoltre, senza diritto di voto e senza responsabilita' contabili, due rappresentanti degli studenti eletti dalla rispettiva componente. Dei sette membri non di diritto, quattro devono appartenere ad un sesso e tre all'altro. 2. Il Consiglio di amministrazione e' organo di governo dell'Universita', ha inoltre compiti preparatori rispetto alle deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio dei Garanti, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Universita' ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti e delle linee strategiche e dei piani di sviluppo pluriennali approvati dal Consiglio dei Garanti. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la meta' degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale. 3. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione: 3.1. deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo; 3.2. deliberare il Regolamento generale di Ateneo e le relative modificazioni e integrazioni; 3.3. approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo; 3.4. deliberare, con il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti in carica, salvo quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, e tenendo conto del divieto contenuto all'art. 2, comma 2, le eventuali modifiche allo Statuto dell'Universita', acquisito il parere della Fondazione Kore nonche' le proposte del Senato accademico; 3.5. deliberare in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, al recepimento dei contratti di lavoro e al trattamento economico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo; 3.6. deliberare le indennita' e i compensi connessi alle cariche ed alle funzioni, inclusi quelli che concernono lo stesso Consiglio di amministrazione; 3.7. deliberare in ordine a tutto quanto si riferisca ad acquisizione, cessione, accettazione a qualsiasi titolo del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Universita', previo parere del Consiglio dei Garanti nei casi previsti all'art. 8, comma 3, punto 3; 3.8. deliberare in ordine alla costituzione non temporanea di societa', consorzi e fondazioni o alla partecipazione ad essi dell'Universita'; 3.9. approvare il codice etico della comunita' universitaria su proposta del Senato accademico. 4. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre poteri deliberanti sulle seguenti materie: 4.1. sull'istituzione di tutte le strutture dell'Universita', nonche', in base alle proposte del Senato accademico o dei Consigli di Facolta', sull'attivazione dei Corsi di studio, tenendo conto delle linee strategiche dettate dal Consiglio dei Garanti; 4.2. sui regolamenti per i quali non sia espressamente prevista la competenza del Senato accademico; 4.3. sui settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale; 4.4. sulle nomine dei professori di ruolo o con incarico pluriennale da chiamare alle cattedre stesse, acquisite le proposte dei Consigli di Facolta'; 4.5. sulla definizione, in base agli ordinamenti dei corsi di studio, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e degli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e ricercatori di altre universita' e a persone di alta qualificazione scientifica e professionale; 4.6. sui criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la determinazione delle tasse di iscrizione e dei contributi a carico degli studenti, degli eventuali esoneri nonche' sui criteri per il conferimento di provvidenze e borse di studio, di perfezionamento e di ricerca; 4.7. sulla costituzione temporanea di societa', imprese e consorzi e sulla partecipazione ad essi dell'Universita'; 4.8. sui provvedimenti disciplinari a carico dei docenti e degli studenti, nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle previsioni contenute nel presente statuto; 4.9. sulle manutenzioni straordinarie degli immobili e le dotazioni straordinarie afferenti alle strutture didattiche, scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 5. Compete al Presidente dell'Universita', fatte salve le prerogative degli altri organi, proporre le deliberazioni al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio puo' in via generale attribuire al Presidente, in qualita' di amministratore delegato, tutte o parte delle proprie competenze, con esclusione di quelle elencate al comma 3.