Art. 3 Misure agevolative 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale e del Finanziamento agevolato. 2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a «sportello», applicata alle domande presentate dai Soggetti proponenti, per la selezione dei Programmi/Progetti, sulla base di priorita', condizioni minime e criteri di valutazione previsti nei Provvedimenti. 3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera e i Contratti di distretto che prevedono Programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro. 4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate: a) a valere sulle disponibilita' del Ministero, delle regioni e province autonome e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per le agevolazioni concesse nella forma del Contributo in conto capitale; b) a valere sulle disponibilita' del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del Finanziamento agevolato.