IL PRESIDENTE 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
  Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti  a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» ed in particolare  l'art.
2 e l'art. 12; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del  formato  elettronico
elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci  di  esercizio  e
consolidati e di altri atti  al  registro  delle  imprese»  ai  sensi
dell'art. 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che prevede che con decreto del Presidente della Corte dei conti sono
stabilite le  regole  tecniche  ed  operative  per  l'adozione  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di
controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei  conti
in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132, recante «Regolamento concernente le modalita'  di  adozione  del
piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 91»; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2016/120  della  Commissione
del 28  gennaio  2016  relativa  all'identificazione  dell'eXtensible
Business Reporting Language 2.1 (XBRL)  ai  fini  dell'utilizzo  come
riferimento negli appalti pubblici; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  68,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 82/2005,  sopra  richiamato,  e'  necessario  adottare
soluzioni  informatiche  che  assicurino  l'interoperabilita'  e   la
cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati in
piu' formati di cui almeno uno di  tipo  aperto,  come  definito  dal
comma 3 del medesimo articolo; 
  Considerato che, a seguito degli  approfondimenti  svolti  in  sede
tecnica, il linguaggio XBRL (2.1),  di  cui  al  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre  2008,  individuato
per la rappresentazione delle predette informazioni contabili, ha  le
caratteristiche di «formato aperto» ai sensi  della  normativa  sopra
citata; 
  Considerato che la Sezione controllo enti e' dotata di  un  sistema
informativo denominato SICE (Sistema informativo controllo enti), per
l'acquisizione telematica dei dati contabili degli enti sottoposti al
controllo della Corte  dei  conti,  accessibile  attraverso  il  sito
istituzionale nella sezione Servizi  on  line  (portale  SOLE)  della
Corte dei conti; il  SICE  puo'  utilizzare  anche  XBRL  (2.1)  come
linguaggio di rappresentazione  delle  informazioni  contabili  degli
enti sottoposti al controllo della Corte dei  conti,  avvalendosi  di
apposite tassonomie; 
  Considerato che gli enti possono comunicare in modalita' telematica
sia i rendiconti sia gli ulteriori  dati  contabili  richiesti  dalla
Corte dei conti, oltre che  utilizzando  le  tassonomie  XBRL  (2.1),
anche  tramite  i  file  Excel  scaricati  dall'applicazione  SICE  o
inserendo i dati nelle apposite maschere dell'applicazione SICE; 
  Considerato che per l'adozione del linguaggio  XBRL  (2.1)  occorre
rendere  tempestivamente  disponibili  agli   enti   interessati   le
tassonomie  per  la  rappresentazione  delle  informazioni  contabili
necessarie alla prima fase di sviluppo del sistema SICE; 
  Vista la nota  n.  799  del  25  febbraio  2016  con  la  quale  il
Magistrato referente  per  i  sistemi  informativi  automatizzati  ha
trasmesso  su  supporto  informatico  le  tassonomie  XBRL   per   la
rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto  ai  fini
della trasmissione nel sistema SICE; 
 
                               Decreta 
 
di  adottare  le  seguenti  regole  tecniche  ed  operative  per   la
trasmissione dei rendiconti degli enti sottoposti al controllo  della
Corte dei conti secondo le tassonomie XBRL. 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In conformita' all'art.  20-bis  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221,  concernente  l'informatizzazione  delle  attivita'  di
controllo e  giurisdizionali  della  Corte  dei  conti,  il  presente
decreto stabilisce le tassonomie XBRL che possono  essere  utilizzate
dagli  enti  per  la  trasmissione  attraverso   il   SICE   (Sistema
informativo controllo enti) delle informazioni contabili  dei  propri
rendiconti.