Art. 3 
 
  Non sono compresi nella delega di cui  ai  precedenti  articoli  ed
appartengono alla  potesta'  del  Ministro,  salva  specifica  delega
scritta: 
    a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri o comunque da  emanare  mediante  decreto  del
Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo; 
    b) il "Visto" sulle leggi ed altri atti normativi; 
    c) gli atti e i provvedimenti che attengono al conferimento degli
uffici  direttivi  ai  magistrati  e  quelli  che   ineriscono   alla
promozione  di  ispezioni,  inchieste  ed  azioni  disciplinari   nei
confronti di magistrati; 
    d) le  relazioni  internazionali  e,  in  particolare,  attivita'
preparatoria   all'elaborazione   di   convenzioni    internazionali,
adempimenti   relativi   all'esecuzione    delle    convenzioni    di
collaborazione giudiziaria internazionale; 
    e) per quanto concerne  la  Direzione  generale  della  giustizia
civile:  le  competenze  in  materia  di  concorso  notarile   e   di
scioglimento dei consigli degli ordini professionali; 
    f) la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea,  con  il
G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il  controllo
del delitto, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni
internazionali  e  accordi  bilaterali  in  materia  di  cooperazione
giudiziaria internazionale; 
    g) le autorizzazioni a procedere, richieste  ai  sensi  dell'art.
313 del codice penale; 
    h) gli atti relativi al procedimento di estradizione; 
    i) gli atti della Direzione  generale  di  statistica  e  analisi
organizzativa  nell'ambito   del   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi; 
    j) gli atti comportanti modificazioni  dell'ordinamento  e  delle
attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali; 
    k) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2,  lettera
a) della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni
(ordinamento penitenziario); 
    l) i provvedimenti  riguardanti  l'art.  41-bis  della  legge  26
luglio  1975,  n.  354  e   successive   modificazioni   (ordinamento
penitenziario); 
    m) conferimenti di onorificenze e concessioni di patrocinio; 
    n) ogni altro atto o  provvedimento  per  i  quali  una  espressa
disposizione di legge o di regolamento  escluda  la  possibilita'  di
delega nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie  indicate
nell'art. 2,  siano  dal  Ministro  direttamente  compiuti  o  a  se'
avocati. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Al coordinamento necessario  all'attuazione  del  presente  decreto
provvede l'Ufficio di Gabinetto. 
 
    Roma, 25 febbraio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M.Ministeri  giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 606