Art. 3 Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli ed appartengono alla potesta' del Ministro, salva specifica delega scritta: a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo; b) il "Visto" sulle leggi ed altri atti normativi; c) gli atti e i provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di magistrati; d) le relazioni internazionali e, in particolare, attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; e) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia civile: le competenze in materia di concorso notarile e di scioglimento dei consigli degli ordini professionali; f) la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea, con il G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale; g) le autorizzazioni a procedere, richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale; h) gli atti relativi al procedimento di estradizione; i) gli atti della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; j) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali; k) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario); l) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario); m) conferimenti di onorificenze e concessioni di patrocinio; n) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a se' avocati. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto. Roma, 25 febbraio 2016 Il Ministro: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M.Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 606