Art. 2 Riconoscimento d'idoneita' 1. Il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e il relativo allegato I, capo IV, e' rilasciato ad enti, istituti, societa' od altri soggetti giuridici, che ne facciano richiesta e che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.