Art. 2 
 
 
                     Riconoscimento d'idoneita' 
 
  1. Il riconoscimento d'idoneita'  allo  svolgimento  dei  corsi  di
formazione destinati alla gente di mare come radioperatori  candidati
alla certificazione di competenza,  che  operano  su  navi  che  sono
tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui  al  decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e il relativo allegato I, capo IV,
e'  rilasciato  ad  enti,  istituti,  societa'  od   altri   soggetti
giuridici, che ne facciano richiesta e che dimostrino il possesso dei
requisiti di cui all'allegato 1.