Art. 5 Sospensione e revoca 1. L'inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 4, o ogni variazione, in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento, che implica la perdita del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comportano la sospensione del riconoscimento di idoneita' allo svolgimento del corso o, in caso di reiterati provvedimenti di sospensioni, la revoca definitiva dello stesso.