Art. 5 
 
 
                        Sospensione e revoca 
 
  1. L'inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento  di  cui
al comma 1 dell'art. 4, o ogni variazione, in capo  ai  soggetti  che
hanno ottenuto il riconoscimento, che implica la perdita del possesso
dei requisiti di  cui  all'art.  2,  comportano  la  sospensione  del
riconoscimento di idoneita' allo svolgimento del corso o, in caso  di
reiterati provvedimenti di sospensioni, la  revoca  definitiva  dello
stesso.