Art. 10 
 
 
              Importi risultanti dalla condizionalita' 
 
  Ai sensi dell'art.  100  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  il
Ministero dispone di  trattenere  il  25%  degli  importi  risultanti
dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 6.  A
tal fine, il  15  settembre  di  ogni  anno  gli  organismi  pagatori
comunicano ad Agea Coordinamento i dati relativi  alle  riduzioni  ed
esclusioni dell'anno precedente. Entro il 15 ottobre  di  ogni  anno,
Agea Coordinamento trasmette al Mipaaf i dati  relativi  ai  campioni
estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti  riferiti  all'anno
precedente, secondo il formato dell'Allegato 2. Entro il 31  dicembre
di  ogni  anno  il  Mipaaf  procede  con  decreto,  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-Regioni, ad identificare  le  finalita'  alle  quali
destinare le somme e a definirne le modalita' di utilizzo.