Art. 15 
 
 
     Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni 
 
  1. Ai fini  e  per  gli  effetti  dell'art.  35,  paragrafo  2  del
regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea,  in  caso  di
mancato rispetto: 
    a)  degli  impegni  ai  quali  e'  subordinata   la   concessione
dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali  del
regolamento (UE) n. 1305/2013; 
    b) oppure degli altri obblighi  dell'operazione  stabiliti  dalla
normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero  previsti
dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto  riguarda
altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi
all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; 
    c) dei «criteri di mantenimento della  superficie  in  uno  stato
idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui al decreto ministeriale
18 novembre 2014, n. 6513 e l'«attivita' agricola minima», di cui  di
cui allo stesso decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513; 
  si applica  per  ogni  gruppo  di  infrazione  od  infrazione,  una
riduzione  o  l'esclusione  dell'importo  complessivo  dei  pagamenti
ammessi  o  delle  domande  ammesse,  nel  corso   dell'anno   civile
dell'accertamento e per  la  coltura,  il  gruppo  di  colture  e  la
tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;  la
violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche  degli
importi  degli  anni  precedenti,  ove  dimostrato  che   la   stessa
violazione sia avvenuta  anche  in  tali  anni.  I  requisiti  minimi
relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti  fitosanitari»,  ai
sensi degli articoli 28 e 29 del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e
dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 smi.,  i  «criteri  di
mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo  o  alla
coltivazione» e l'«attivita' agricola  minima»,  di  cui  al  decreto
ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513, si applicano alla  Superficie
Oggetto d'Impegno (SOI). 
  2. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 3%, del
5% o del 10% ed e' determinata  in  base  alla  gravita',  entita'  e
durata  di  ciascuna  violazione,  secondo  le   modalita'   di   cui
all'Allegato 4. 
  3. Rimane impregiudicata la possibilita' di sospendere la  sanzione
se e' prevedibile che il beneficiario ponga rimedio  all'inadempienza
entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del  regolamento
(UE) n. 640/2014.