Art. 17 
 
 
          Ripetizione dell'inadempienza e violazioni gravi 
 
  1. La ripetizione di  un'inadempienza  ricorre  quando  sono  state
accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni  o  durante
l'intero  periodo  di  programmazione   2014-2020   per   lo   stesso
beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo
al periodo di programmazione 2007-2013, per una  misura  analoga.  La
ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. 
  2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui  criteri
di cui all'art. 15, comma 2, sia accertata un'inadempienza grave,  il
sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario  e'
altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia  di  operazione  per
l'anno civile  dell'accertamento  e  per  l'anno  civile  successivo.
Un'inadempienza si definisce grave quando gravita', entita' e  durata
sono  di  livello  massimo  e  l'inadempienza  risulta  ripetuta.  In
presenza di ripetizioni di un'inadempienza non  grave,  e'  applicata
una  maggiorazione  della  riduzione  riferita  all'impegno  violato,
doppia del 3%, del 5% o del 10% (si veda l'Allegato 4). 
  La  ripetizione  durante  il  periodo  di  impegno   della   stessa
violazione che abbia comportato l'esclusione ai  sensi  dell'art.  16
del presente decreto comporta di nuovo l'esclusione del  beneficiario
dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi
nell'anno della domanda. Il beneficiario e'  altresi'  escluso  dalla
stessa  misura  o  tipologia  di   operazione   per   l'anno   civile
dell'accertamento e per l'anno civile successivo. 
  3. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false
per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza  di  fornire
le necessarie informazioni, detto sostegno e' rifiutato o  recuperato
integralmente. Il  beneficiario  e'  altresi'  escluso  dalla  stessa
misura o tipologia di operazione per l'anno civile  dell'accertamento
e per l'anno civile successivo. 
  4. Le esclusioni e le revoche di cui al comma 2 si applicano  anche
nei casi di violazioni gravi individuate a norma dell'art. 23,  comma
1, quarto trattino.