Art. 18 
 
 
Dichiarazioni difformi in misure connesse alle superfici e ad animali 
 
  1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 30 e 31 del regolamento
(UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni ed esclusioni da  applicare  in
caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi  dai  capi
bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base  della  tabella  di
conversione di cui all'Allegato 5 al presente decreto. 
  2. Per gli animali non elencati  nell'Allegato  5  si  rinvia  alle
specifiche disposizioni previste dalle Regioni  e  Province  Autonome
nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e
nelle relative disposizioni attuative. 
  3. Per quanto concerne le percentuali di riduzione  ed  esclusione,
si  applicano  quelle  disposte  dall'art.  31,   paragrafo   2   del
regolamento (UE) n. 640/2014. 
  4. Le percentuali di riduzione ed esclusione applicate alle  misure
di sostegno alle  superfici,  in  caso  di  sovradichiarazioni,  sono
quelle previste dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 640/2014.