Sottosezione 2 Sostegno a misure connesse ad investimenti nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'art. 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'art. 27, all'art. 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'art. 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 20, all'art. 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'art. 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali Art. 20 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali e' subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. 2. La percentuale della riduzione e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalita' di cui all'Allegato 6. 3. Ove si accertino infrazioni, relative ad impegni od a gruppi di impegni, di gravita', entita' e durata di livello massimo o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario e' escluso dal sostegno della tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati.