Art. 27 
 
 
                   Abrogazioni e norme transitorie 
 
  1. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il
decreto ministeriale 23 gennaio 2015, n. 180, recante «Disciplina del
regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n.  1306/2013
e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari  dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», e' abrogato. 
  2.  Per  le  misure  relative  ai  programmi  di  sviluppo   rurale
2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle non  connesse  alla
superficie o agli animali, si applicano le disposizioni del  presente
Decreto con riferimento alle  percentuali  di  riduzione  individuate
dagli Allegati 4 e 6, nonche' ai requisiti  minimi  relativi  all'uso
dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'Allegato 7. 
  3.  Per  le  misure  relative  ai  programmi  di  sviluppo   rurale
2007-2013,  resta  ferma  la  disciplina  definita  dalle  Regioni  e
Provincie Autonome, ovvero dalle Autorita' di Gestione dei  Programmi
di Sviluppo Rurale, in materia di: 
    a) violazioni di impegni riferiti  alle  colture,  ai  gruppi  di
colture, alle operazioni, alle misure e agli  impegni  pertinenti  di
condizionalita' individuati nei  documenti  programmatori  2007-2013,
come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
    b) parametri per l'individuazione  dei  livelli  della  gravita',
entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione; 
    c)  ulteriori  fattispecie  di   infrazioni   che   costituiscono
violazioni commesse deliberatamente; 
    d)  fattispecie  identificate  dai  documenti  di  programmazione
approvati dalla Commissione europea  e  dalle  relative  disposizioni
attuative che  comportano  l'esclusione  o  la  revoca  dal  sostegno
dell'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati.