Art. 3 Regole di condizionalita' 1. Le regole di condizionalita' comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale ed elencati all'Allegato 1, con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere degli animali. 2. Per il 2016 le regole di condizionalita' comprendono anche il mantenimento della proporzione, a livello nazionale, tra pascoli permanenti e superficie agricola totale di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1122/2009, cosi' come stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 640/2014 ed ai sensi dell'Allegato 8. Tale disposizione non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento e' compatibile con l'ambiente, agli impianti di alberi di Natale e alle specie a crescita rapida a breve termine, di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513. Ai fini del presente comma, si intende per «pascolo permanente» il pascolo quale definito all'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 nella sua versione originale. 3. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 4. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonche' le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto. 5. Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui e' differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate: a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013; b) superfici non piu' utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali; c) prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera w) del presente decreto; d) qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v ), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., nonche' dei pagamenti ai sensi degli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformita' dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.