Art. 3 
 
 
                      Regole di condizionalita' 
 
  1. Le regole di condizionalita' comprendono i CGO e le BCAA fissati
a livello nazionale ed elencati all'Allegato 1,  con  riferimento  ai
settori  ambiente,   cambiamento   climatico   e   buone   condizioni
agronomiche del terreno; sanita'  pubblica,  salute  delle  piante  e
degli animali; benessere degli animali. 
  2. Per il 2016 le regole di condizionalita'  comprendono  anche  il
mantenimento della proporzione,  a  livello  nazionale,  tra  pascoli
permanenti e  superficie  agricola  totale  di  cui  all'art.  3  del
regolamento (CE) n. 1122/2009, cosi' come stabilito dall'art. 37  del
regolamento (UE) n.  640/2014  ed  ai  sensi  dell'Allegato  8.  Tale
disposizione non si applica alle terre investite a pascolo permanente
da imboschire se l'imboschimento e' compatibile con l'ambiente,  agli
impianti di alberi di Natale e alle specie a crescita rapida a  breve
termine, di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513. Ai
fini del presente comma,  si  intende  per  «pascolo  permanente»  il
pascolo quale definito all'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n.
1120/2009 nella sua versione originale. 
  3. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali  o  di  forza
maggiore ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  4. Nel caso di cessione, a  qualsiasi  titolo,  di  tutta  o  parte
dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per
beneficiare  dell'aiuto,  nonche'  le  dichiarazioni  effettuate  dal
cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario  ai  fini
dell'applicazione del presente decreto. 
  5. Le tipologie di utilizzazione delle superfici,  secondo  cui  e'
differenziato l'ambito di applicazione delle  norme  e  dei  criteri,
sono di seguito indicate: 
    a) superfici a seminativo, come definite ai  sensi  dell'art.  4,
paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
    b) superfici non piu' utilizzate a fini produttivi, mantenute  in
buone condizioni agronomiche e ambientali; 
    c) prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera w) del presente decreto; 
    d)  qualsiasi  superficie,  comprese   le   superfici   agricole,
dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento
(UE) n. 1307/2013 o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti  dall'art.
21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e  34
del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 36, lettera  a),  punti
da i) a v) e  lettera  b),  punti  i),  iv)  e  v  ),  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., nonche' dei pagamenti ai  sensi
degli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento  (CE)  n.
1234/2007; per quanto riguarda le superfici forestali,  tuttavia,  la
sanzione amministrativa non si applica nella misura  in  cui  per  la
superficie  in  questione  non  sia  richiesto  alcun   sostegno   in
conformita' dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a), e  degli  articoli
30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b),
punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.