Art. 6 
 
 
             Applicazione delle riduzioni od esclusioni 
 
  1. Le riduzioni od esclusioni di cui all'art. 4 si applicano se, in
qualsiasi momento di un dato anno civile («anno civile considerato»),
le regole di condizionalita' non sono rispettate e tale  inadempienza
e' imputabile direttamente  al  beneficiario  che  ha  presentato  la
domanda  di  aiuto  o  la  domanda  di  pagamento  nell'anno   civile
considerato. 
  2. Il disposto del primo comma si applica anche ai beneficiari  per
i  quali  si  constati  che  non  hanno  rispettato  le   regole   di
condizionalita' in qualsiasi momento nei tre anni successivi all'anno
civile in cui e' stato concesso il primo  pagamento  nell'ambito  dei
programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione  dei
vigneti o in qualsiasi momento dell'anno successivo  all'anno  civile
in cui e' stato concesso il pagamento nell'ambito  dei  programmi  di
sostegno per la vendemmia  verde,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013 («anni considerati»). 
  3. In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile
considerato o durante gli anni considerati, il disposto dei commi 1 e
2 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta e' il risultato
di un atto o di un'omissione  direttamente  imputabile  alla  persona
fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola e'
stata ceduta. In deroga a quanto precede,  se  la  persona  fisica  o
giuridica  alla  quale  e'  direttamente   imputabile   un   atto   o
un'omissione ha presentato una domanda di  aiuto  o  una  domanda  di
pagamento nell'anno civile considerato o negli anni  considerati,  la
riduzione o esclusione si applica  in  base  all'importo  totale  dei
pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, con  le  eccezioni  di  cui  al
comma 3, concessi o da concedere a tale beneficiario. 
  4. L'applicazione di  riduzioni  od  esclusioni  non  incide  sulla
legalita' e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.