Art. 9 
 
 
       Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni 
 
  Ai  sensi  dell'art.  97,  paragrafo  3  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013,  le  riduzioni  ed  esclusioni  non  si  applicano  quando
l'importo complessivo delle stesse e' pari o inferiore a 100 euro per
beneficiario e per anno civile. Resta fermo  l'obbligo  di  porre  in
atto   gli   interventi   correttivi   notificati   al   beneficiario
dall'Autorita'  competente  al  fine  di   riportare   l'azienda   in
condizioni di conformita' rispetto  all'inadempienza  accertata.  Gli
organismi pagatori  adottano,  per  un  campione  di  beneficiari,  i
provvedimenti necessari per  verificare  che  il  beneficiario  abbia
realizzato gli  interventi  correttivi  notificati.  Le  inadempienze
accertate e l'obbligo di adottare misure  correttive,  ove  previste,
sono notificati al beneficiario.