Art. 11 
 
 
                Trasmissione alla Commissione europea 
                        ed entrata in vigore 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione
del 25 giugno 2014 e dell'art. 9 del Reg. (UE)  n.  651/2014  del  17
giugno 2014, la  sintesi  delle  informazioni  relative  al  presente
regime di aiuto e' trasmessa alla  Commissione  europea  mediante  il
sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi  prima
dell'entrata in vigore dello stesso. 
  2. Il presente decreto entra in vigore dalla data di ricezione  del
numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata
dalla Commissione europea.