Art. 12 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Con  riferimento  all'annualita'  2016,  il  termine   per   la
presentazione delle istanze di cui all'art. 6 del presente decreto e'
fissato al 14 aprile 2016, entro e  non  oltre  le  ore  17,00,  pena
l'esclusione. 
  2. Le istanze possono essere presentate dal giorno di pubblicazione
sul sito  internet  del  Ministero,  del  numero  di  identificazione
dell'aiuto  riportato  sulla  ricevuta  inviata   dalla   Commissione
europea. 
  3. Gli allegati A), B), C) e D) nonche'  l'art.  12,  comma  1  del
presente decreto, possono essere modificati con Decreti  Direttoriali
nel rispetto della procedura prevista  agli  articoli  11  e  12  del
presente decreto.