Art. 12 Disposizioni transitorie 1. Con riferimento all'annualita' 2016, il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 6 del presente decreto e' fissato al 14 aprile 2016, entro e non oltre le ore 17,00, pena l'esclusione. 2. Le istanze possono essere presentate dal giorno di pubblicazione sul sito internet del Ministero, del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea. 3. Gli allegati A), B), C) e D) nonche' l'art. 12, comma 1 del presente decreto, possono essere modificati con Decreti Direttoriali nel rispetto della procedura prevista agli articoli 11 e 12 del presente decreto.