Art. 2 Iniziative 1. Per la realizzazione delle finalita' indicate all'art. 1 del presente decreto, sia in campo nazionale che internazionale, possono essere finanziate: A) iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione dei prodotti DOP e IGP attraverso le seguenti attivita': a) organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014; b) pubblicazione e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti DOP e IGP, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014; c) informazione sui prodotti DOP e IGP, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria; d) scambi interaziendali di breve durata, ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014. B) iniziative volte a garantire la salvaguardia ed a sostenere lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP attraverso le seguenti attivita': a) formazione professionale e acquisizione di competenze e attivita' dimostrative, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria; b) studi e ricerche idonei a monitorare il mercato, a garantire la salvaguardia e lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP nel rispetto dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 25 del Reg. (UE) 651/2014; c) consulenza, limitata ai prodotti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 18 di tale Regolamento. I progetti possono riguardare una o piu' attivita' indicate alla lettera A) ed una o piu' attivita' indicate alla lettera B), di seguito lettera A) e lettera B).