Art. 2 
 
 
                             Iniziative 
 
  1. Per la realizzazione delle finalita'  indicate  all'art.  1  del
presente decreto, sia in campo nazionale che internazionale,  possono
essere finanziate: 
    A) iniziative volte  a  sviluppare  azioni  di  informazione  per
migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione dei prodotti  DOP
e IGP attraverso le seguenti attivita': 
      a)  organizzazione  e   partecipazione   a   fiere,   convegni,
esposizioni, concorsi,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute
all'art. 24 del Regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  all'art.  19  del
Regolamento (UE) n. 651/2014; 
      b) pubblicazione  e  divulgazione  di  conoscenze  destinate  a
sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti  DOP  e  IGP,
nel  rispetto  delle  disposizioni   contenute   nell'art.   24   del
Regolamento (UE) n. 702/2014; 
      c) informazione sui prodotti DOP  e  IGP,  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e
all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che  esclude  gli  aiuti
per la formazione organizzata  dalle  imprese  per  conformarsi  alla
normativa nazionale obbligatoria; 
      d) scambi interaziendali  di  breve  durata,  ivi  comprese  le
visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni  contenute
all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014. 
    B) iniziative volte a garantire la salvaguardia ed a sostenere lo
sviluppo dei prodotti DOP e IGP attraverso le seguenti attivita': 
      a) formazione professionale  e  acquisizione  di  competenze  e
attivita' dimostrative, nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute
all'art. 21 del Regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  all'art.  31  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 che esclude gli aiuti per la  formazione
organizzata dalle imprese per conformarsi  alla  normativa  nazionale
obbligatoria; 
      b) studi e ricerche idonei a monitorare il mercato, a garantire
la salvaguardia e lo sviluppo dei prodotti DOP  e  IGP  nel  rispetto
dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 25 del Reg.
(UE) 651/2014; 
      c) consulenza, limitata ai prodotti di cui al Regolamento  (UE)
n. 651/2014 nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 18  di
tale Regolamento. 
  I progetti possono riguardare una o piu'  attivita'  indicate  alla
lettera A) ed una o piu'  attivita'  indicate  alla  lettera  B),  di
seguito lettera A) e lettera B).