Art. 3 Soggetti proponenti 1. Sono ammessi a presentare istanza di contributo per le iniziative di cui alla lettera A) e alla lettera B), del precedente art. 2, i seguenti soggetti: a) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 o del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; b) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; c) Associazioni temporanee di imprese, di seguito ATI, tra i soggetti proponenti di cui alle precedenti lettere a) e b) e/o gli Organismi associativi operanti nel settore delle DOP ed IGP.