Art. 3 
 
 
                         Soggetti proponenti 
 
  1.  Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  contributo  per   le
iniziative di cui alla lettera A) e alla lettera B),  del  precedente
art. 2, i seguenti soggetti: 
    a) Organismi a  carattere  associativo  dei  Consorzi  di  tutela
riconosciuti ai  sensi  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526  o
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
    b) Consorzi di  tutela  riconosciuti  ai  sensi  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
    c) Associazioni temporanee di imprese,  di  seguito  ATI,  tra  i
soggetti proponenti di cui alle precedenti lettere a) e  b)  e/o  gli
Organismi associativi operanti nel settore delle DOP ed IGP.