Art. 4 
 
 
                          Soggetti esclusi 
 
  1. Non possono presentare istanza di contributo: 
    a)  le  grandi  imprese,  come  definite   dall'allegato   I   al
Regolamento (UE) n. 702/2014; 
    b) le imprese in difficolta', ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto
(14) del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed ai sensi dell'art.  1,  par.
4, punto c) del Regolamento (UE) n. 651/2014; 
    c) i soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
conformemente a quanto indicato all'art. 1, par.  5  del  Regolamento
(UE) 702/2014.