Art. 4 Soggetti esclusi 1. Non possono presentare istanza di contributo: a) le grandi imprese, come definite dall'allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014; b) le imprese in difficolta', ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed ai sensi dell'art. 1, par. 4, punto c) del Regolamento (UE) n. 651/2014; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Regolamento (UE) 702/2014.