Art. 5 
 
 
                  Requisiti dei soggetti proponenti 
 
  1. I soggetti  di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto  devono
dimostrare di  possedere  capacita'  tecnico-organizzativa,  mezzi  e
strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle  iniziative
proposte, nonche' eventuali  esperienze  acquisite  o  in  corso  nel
settore,  comprovate  da  idonea  documentazione   come   specificato
nell'allegato B), che e' parte integrante del presente decreto.  Tali
soggetti devono risultare nel pieno e  libero  esercizio  dei  propri
diritti come indicato nell'allegato B) del presente decreto. 
  2. I soggetti proponenti devono soddisfare, altresi',  i  requisiti
di cui all'allegato I, articoli 1 e 2, del Regolamento (UE)  702/2014
e del Regolamento (UE) 651 del 1° luglio 2014.