Art. 5 Requisiti dei soggetti proponenti 1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto devono dimostrare di possedere capacita' tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, nonche' eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione come specificato nell'allegato B), che e' parte integrante del presente decreto. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti come indicato nell'allegato B) del presente decreto. 2. I soggetti proponenti devono soddisfare, altresi', i requisiti di cui all'allegato I, articoli 1 e 2, del Regolamento (UE) 702/2014 e del Regolamento (UE) 651 del 1° luglio 2014.