Art. 6 Termini e modalita' di presentazione 1. Le istanze per la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 del presente decreto devono pervenire - pena l'esclusione - al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre le ore 17.00 dell'8 marzo di ogni anno, in duplice copia, secondo le indicazioni contenute nell'allegato B) del presente decreto. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze e' prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze, pena l'esclusione, devono essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B) del presente decreto. 2. Il soggetto proponente puo' presentare un'unica istanza per le iniziative di cui alla lettera A) ed un'unica istanza per le iniziative di cui alla lettera B) del presente decreto in buste separate secondo quanto previsto dall'allegato B) del presente decreto. 3. Ogni istanza deve contenere, pena l'esclusione, tutte le indicazioni e la documentazione previste all'allegato B) del presente decreto. 4. I soggetti proponenti che si costituiscono in ATI presentano un'unica istanza allegando un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati. 5. E' consentita la presentazione dell'istanza da parte di ATI non ancora costituite. In tale caso, il protocollo d'intesa, sottoscritto da tutti i soggetti, deve contenere l'impegno, nel caso di approvazione del progetto - entro 20 giorni dalla notifica del decreto di concessione contributo- a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di presentazione dell'istanza e qualificato come mandatario, al quale l'Amministrazione eroga l'eventuale contributo, pena la revoca dello stesso. In caso di ritiro di uno o piu' soggetti dall'ATI che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, l'Amministrazione revochera' il contributo. 6. L'istanza presentata dall'ATI deve contenere, pena l'esclusione, per ogni componente dell'ATI tutte le indicazioni e la documentazione previste all'allegato B) del presente decreto. 7. Gli Organismi associativi operanti nel settore delle DOP e IGP - che possono partecipare come componenti di ATI - oltre a non avere finalita' di lucro, devono possedere, tra le proprie finalita' statutarie, pena l' esclusione, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti DOP e IGP. 8. Non e' consentito ai soggetti facenti parte di un'ATI di presentare istanza di contributo in forma individuale.