Art. 6 
 
 
                Termini e modalita' di presentazione 
 
  1. Le istanze per la richiesta di contributi per l'attuazione delle
iniziative di cui all'art. 2 del presente decreto devono pervenire  -
pena l'esclusione - al Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare ippiche e della pesca  -  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica -  PQAI  IV  -
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non  oltre  le  ore  17.00
dell'8 marzo di ogni anno, in duplice copia, secondo  le  indicazioni
contenute nell'allegato B) del presente decreto. 
  Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine
per la presentazione delle istanze e' prorogato al primo giorno utile
lavorativo. Le istanze, pena l'esclusione, devono essere compilate  e
presentate secondo i termini e le condizioni di cui  all'allegato  B)
del presente decreto. 
  2. Il soggetto proponente puo' presentare un'unica istanza  per  le
iniziative di  cui  alla  lettera  A)  ed  un'unica  istanza  per  le
iniziative di cui alla lettera  B)  del  presente  decreto  in  buste
separate  secondo  quanto  previsto  dall'allegato  B)  del  presente
decreto. 
  3.  Ogni  istanza  deve  contenere,  pena  l'esclusione,  tutte  le
indicazioni e la documentazione previste all'allegato B) del presente
decreto. 
  4. I soggetti proponenti che si  costituiscono  in  ATI  presentano
un'unica istanza allegando un protocollo d'intesa  da  cui  risultino
gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati. 
  5. E' consentita la presentazione dell'istanza da parte di ATI  non
ancora costituite. In tale caso, il protocollo d'intesa, sottoscritto
da  tutti  i  soggetti,  deve  contenere  l'impegno,  nel   caso   di
approvazione del progetto  -  entro  20  giorni  dalla  notifica  del
decreto di concessione contributo-  a  conferire  mandato  collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi da  indicare  in  sede  di
presentazione dell'istanza e qualificato come  mandatario,  al  quale
l'Amministrazione eroga l'eventuale contributo, pena la revoca  dello
stesso. In caso di ritiro di uno o piu' soggetti dall'ATI  che  rechi
pregiudizio allo svolgimento del progetto  stesso,  l'Amministrazione
revochera' il contributo. 
  6. L'istanza presentata dall'ATI deve contenere, pena l'esclusione,
per ogni componente dell'ATI tutte le indicazioni e la documentazione
previste all'allegato B) del presente decreto. 
  7. Gli Organismi associativi operanti nel settore delle DOP e IGP -
che possono partecipare come componenti di ATI - oltre  a  non  avere
finalita' di  lucro,  devono  possedere,  tra  le  proprie  finalita'
statutarie, pena l' esclusione, la valorizzazione e  la  salvaguardia
dei prodotti DOP e IGP. 
  8. Non e'  consentito  ai  soggetti  facenti  parte  di  un'ATI  di
presentare istanza di contributo in forma individuale.