Art. 7 Criteri e stanziamenti 1. I criteri, per la valutazione delle istanze di cui alle lettere A) e B) sono indicati all'allegato A), che e' parte integrante del presente decreto. 2. Le istanze sono ammesse a contributo come di seguito riportato: lettera A importo massimo di contributo 60.000,00 euro, graduato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui al successivo art. 8. lettera B importo massimo di contributo 250.000,00 euro, graduato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui al successivo art. 8. 3. Gli stanziamenti complessivi disponibili, per le lettere A) e B), sono pubblicati sul sito del Ministero. La pubblicazione puo' avvenire successivamente alla data di presentazione delle istanze, di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto.