Art. 7 
 
 
                       Criteri e stanziamenti 
 
  1. I criteri, per la valutazione delle istanze di cui alle  lettere
A) e B) sono indicati all'allegato A), che e'  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Le istanze sono ammesse a contributo come di seguito riportato: 
    lettera A 
      importo massimo di contributo 60.000,00  euro,  graduato  sulla
base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui  al  successivo
art. 8. 
    lettera B 
      importo massimo di contributo 250.000,00 euro,  graduato  sulla
base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui  al  successivo
art. 8. 
  3. Gli stanziamenti complessivi disponibili, per le  lettere  A)  e
B), sono pubblicati sul sito del  Ministero.  La  pubblicazione  puo'
avvenire successivamente alla data di presentazione delle istanze, di
cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto.