Art. 8 
 
 
          Iter istruttorio e determinazione dei beneficiari 
                          e del contributo 
 
  1. Con provvedimento direttoriale e' istituita una Commissione  che
provvede a verificare l'ammissibilita' delle istanze e della relativa
documentazione nonche' a valutare quelle  ammissibili  assegnando  ad
ognuna un punteggio, utilizzando la scheda contenente  i  criteri  di
valutazione di cui all'allegato A) del presente decreto. 
  2. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno  ottenuto  un
punteggio  maggiore  o  uguale  a  65  purche'  abbiano  ottenuto  un
punteggio non inferiore a 25 per il seguente criterio:  "1.  Coerenza
delle attivita' previste nel progetto  con  il  raggiungimento  delle
finalita' di cui alle lettere a) e b) del presente decreto" e 7 punti
per il seguente criterio: "3. Risultati che si intendono raggiungere,
compresa  la  ricaduta  sulla  denominazione  e/o   consumatore   con
l'indicazione  del  metodo  di  misurazione  individuato",   di   cui
all'allegato A) del presente decreto. I relativi soggetti  proponenti
sono  individuati  con  decreto  di  approvazione  delle  graduatorie
pubblicato sul sito del Ministero. 
  3. Ai soggetti proponenti non presenti in graduatoria e' comunicato
il punteggio della Commissione,  entro  30  giorni  dal  termine  dei
lavori della stessa. 
  4. L'idoneita' delle istanze presentate non comporta l'ammissione a
contributo, qualora  non  vi  siano  disponibilita'  finanziarie  sul
pertinente capitolo di bilancio. 
  5. La ripartizione dei fondi disponibili sara' effettuata in misura
direttamente proporzionale rispetto  al  punteggio  attribuito  dalla
Commissione, ed in base all'ordine di graduatoria, come  indicato  al
precedente  art.  7,  sulla  base  delle  disponibilita'  finanziarie
dell'anno in corso. 
  6. La percentuale massima di contributo da erogare  non  supera  il
90% delle spese  che  saranno  ammesse,  fermo  restando  percentuali
diverse di  contribuzione  indicate  all'allegato  C)  che  e'  parte
integrante del presente decreto.