Art. 8 Iter istruttorio e determinazione dei beneficiari e del contributo 1. Con provvedimento direttoriale e' istituita una Commissione che provvede a verificare l'ammissibilita' delle istanze e della relativa documentazione nonche' a valutare quelle ammissibili assegnando ad ognuna un punteggio, utilizzando la scheda contenente i criteri di valutazione di cui all'allegato A) del presente decreto. 2. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 65 purche' abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 25 per il seguente criterio: "1. Coerenza delle attivita' previste nel progetto con il raggiungimento delle finalita' di cui alle lettere a) e b) del presente decreto" e 7 punti per il seguente criterio: "3. Risultati che si intendono raggiungere, compresa la ricaduta sulla denominazione e/o consumatore con l'indicazione del metodo di misurazione individuato", di cui all'allegato A) del presente decreto. I relativi soggetti proponenti sono individuati con decreto di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito del Ministero. 3. Ai soggetti proponenti non presenti in graduatoria e' comunicato il punteggio della Commissione, entro 30 giorni dal termine dei lavori della stessa. 4. L'idoneita' delle istanze presentate non comporta l'ammissione a contributo, qualora non vi siano disponibilita' finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio. 5. La ripartizione dei fondi disponibili sara' effettuata in misura direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito dalla Commissione, ed in base all'ordine di graduatoria, come indicato al precedente art. 7, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno in corso. 6. La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 90% delle spese che saranno ammesse, fermo restando percentuali diverse di contribuzione indicate all'allegato C) che e' parte integrante del presente decreto.