Art. 9 Termini e modalita' di concessione del contributo 1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita' di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'intesse legale e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta all'Amministrazione. 2. L'eventuale concessione delle varianti, le modalita' e i tempi concernenti la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, nonche' la presentazione della documentazione necessaria al fine della liquidazione del contributo sono contenute in specifici decreti direttoriali di concessione contributo. 3. La realizzazione delle iniziative deve essere completata entro 15 mesi dalla data di emanazione dei decreti di concessione contributo. 4. Il Ministero si riserva la facolta' di concedere la proroga del termine di scadenza del progetto previa presentazione di motivata istanza e di relazione sullo stato di attuazione delle attivita' realizzate. 5. Il responsabile del procedimento amministrativo e' il dirigente dell'Ufficio PQAI IV - Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Dipartimento delle Politiche Competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca.