Art. 9 
 
 
          Termini e modalita' di concessione del contributo 
 
  1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita'  di  cassa,
l'erogazione  di  un  anticipo  nella  misura  massima  del  50%  del
contributo concesso, previa presentazione, da parte  dei  beneficiari
del  finanziamento,  di  fidejussione  bancaria  o  assicurativa.  La
fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo  anticipato,
maggiorato dell'intesse legale e prevedere espressamente la  rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'art.  1957,  comma  2,  del  Codice
civile e la sua operativita' entro 15  giorni  a  semplice  richiesta
all'Amministrazione. 
  2. L'eventuale concessione delle varianti, le modalita' e  i  tempi
concernenti la realizzazione dei progetti  ammessi  a  finanziamento,
nonche' la presentazione  della  documentazione  necessaria  al  fine
della liquidazione del contributo sono contenute in specifici decreti
direttoriali di concessione contributo. 
  3. La realizzazione delle iniziative deve essere  completata  entro
15  mesi  dalla  data  di  emanazione  dei  decreti  di   concessione
contributo. 
  4. Il Ministero si riserva la facolta' di concedere la proroga  del
termine di scadenza del progetto  previa  presentazione  di  motivata
istanza e di relazione sullo  stato  di  attuazione  delle  attivita'
realizzate. 
  5. Il responsabile del procedimento amministrativo e' il  dirigente
dell'Ufficio PQAI IV - Direzione Generale  per  la  promozione  della
qualita' agroalimentare e dell'ippica - Dipartimento delle  Politiche
Competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca.