LA CORTE DEI CONTI 
 
  Nell'adunanza del 18 marzo 2016; 
  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 
  Vista la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.  1,  che  ha
introdotto  il  principio  del  pareggio  di  bilancio  nella   Carta
costituzionale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali   e
successive modificazioni (TUEL); 
  Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed  in  particolare  l'art.  7,
commi 7 e 8; 
  Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (finanziaria 2006); 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126; 
  Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
  Vista la propria deliberazione n. 4/2015/INPR, con cui  sono  state
dettate «Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova  contabilita'
delle regioni e degli enti locali»; 
  Vista, la propria deliberazione n. 31/2015/INPR, con cui sono state
integrate le linee guida enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 166
e seguenti della legge n. 266/2005 (approvate  con  deliberazione  n.
13/2015/INPR), in  ordine  all'utilizzo  della  cassa  vincolata  per
temporanee esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL; 
  Vista la propria deliberazione n. 32/2015/INPR, recante  «Linee  di
indirizzo su aspetti significativi dei bilanci  preventivi  2015  nel
contesto della contabilita' armonizzata»; 
  Viste  le  proprie  deliberazioni   n.   7/SEZAUT/2016/FRG   e   n.
8/SEZAUT/2016/FRG con le quali sono state approvate,  rispettivamente
le relazioni al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni e
sulla gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2014; 
  Vista  l'esigenza  di  fornire  agli  enti  utili  indicazioni   di
principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza  per
la corretta attuazione  della  contabilita'  armonizzata  negli  enti
territoriali e per la formazione del bilancio 2016; 
  Vista la nota n. 1812, del 9 marzo 2016, con la quale il presidente
della Corte dei conti ha convocato la  sezione  delle  autonomie  per
l'adunanza del giorno 18 marzo 2016; 
  Uditi  i  relatori:  presidente  di  sezione  Mario  Falcucci  e  i
consiglieri Alfredo Grasselli, Rinieri Ferone,  Paola  Cosa,  Adelisa
Corsetti; 
 
                              Premesso 
 
  Per l'esercizio 2016, alla stessa stregua degli anni precedenti, il
termine per l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  -  fissato
dall'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n.  267/2000  (TUEL),
al 31 dicembre dell'anno  precedente  all'esercizio  di  riferimento,
anche in ragione delle difficolta' incontrate dagli enti per definire
una programmazione su un arco  temporale  triennale,  nell'incertezza
delle risorse finanziarie a disposizione - e' stato differito per gli
enti locali, inizialmente con decreto  ministeriale  del  28  ottobre
2015, al 31 marzo  2016  e  successivamente  e'  stato  ulteriormente
prorogato al 30 aprile per i comuni ed al 31 luglio  per  province  e
citta' metropolitane in forza del decreto ministeriale 1° marzo 2016. 
  Alla luce di quanto disposto dall'art. 43 del  decreto  legislativo
n. 118/2011, alcune regioni non hanno adottato le leggi  di  bilancio
nei   termini   previsti,   facendo   cosi'   ricorso   all'esercizio
provvisorio. 
  L'esercizio 2016  rappresenta  momento  centrale  per  l'entrata  a
regime della riforma contabile per gli  enti  territoriali,  che  non
avendo partecipato alla fase di sperimentazione, ai  sensi  dell'art.
78 del decreto legislativo n. 118/2011, hanno rinviato  alcuni  degli
adempimenti   richiesti   dall'armonizzazione.   Si   intende    fare
riferimento, in particolare, all'adozione degli  schemi  di  bilancio
armonizzato; all'introduzione per gli enti  locali  del  bilancio  di
cassa; all'applicazione della codifica della transazione  elementare;
all'adozione del piano dei conti integrato;  all'affiancamento  della
contabilita'  economico-patrimoniale  a   quella   finanziaria,   per
garantire  la  rilevazione  unitaria  dei  fatti   gestionali;   alla
predisposizione del bilancio consolidato. Adempimenti  questi  ultimi
che si sono aggiunti a quelli gia' previsti per il 2015, riguardanti,
principalmente,  l'applicazione  del   principio   della   competenza
finanziaria   potenziata,   con   il    conseguente    riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi nonche' l'individuazione e
corretta applicazione del «fondo pluriennale vincolato» e del  «fondo
crediti di dubbia esigibilita'». 
  Pertanto, sottolineando ancora una volta l'importanza del  processo
di armonizzazione contabile  in  atto,  si  ritiene  di  accompagnare
l'azione degli enti in questa complessa fase di  passaggio,  fornendo
utili indicazioni di principio ed  operative  su  alcuni  profili  di
particolare  rilievo,  anche  al  fine  di  orientare  l'applicazione
uniforme delle disposizioni in materia. 
  Le presenti linee di indirizzo riguardano l'intero  universo  degli
enti territoriali, dal momento  che  il  concetto  di  armonizzazione
«deve  essere  inteso  come  un  complesso   normativo   unitario   e
inscindibile, i  cui  principi  si  impongono  anche  alle  autonomie
speciali», le quali, a norma dell'art.  79,  decreto  legislativo  n.
118/2011, possono stabilire decorrenza e  modalita'  di  applicazione
(cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2016/QMIG). 
  E' stato pure sottolineato che l'utilizzo di tali prerogative «deve
quindi  avvenire  preservando  la  sostanza  dell'ampio  e  complesso
processo di  armonizzazione  senza  ridurne  la  portata,  attraverso
l'introduzione  di  criteri  interpretativi   che   finirebbero   per
riprodurre  aspetti  di   disomogeneita'   nei   conti   degli   enti
territoriali». 
 
                             Considerato 
 
  La  Corte  dei  conti,  in  piu'  occasioni,  ha  avuto   modo   di
sottolineare  la  centralita'  del  processo  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali,
ai fini di un recupero di trasparenza dei relativi conti. 
  Nel condividere,  sostanzialmente,  l'impianto  della  contabilita'
armonizzata, la Corte (sezione delle autonomie e sezioni regionali di
controllo)  si  e'  riservata  di   procedere   ad   un   sistematico
monitoraggio -  essenziale  anche  per  garantire  la  sana  gestione
finanziaria degli enti territoriali -  delle  disposizioni  contenute
nel decreto legislativo  n.  118/2011,  come  novellato  dal  decreto
legislativo n. 126/2014. 
  Non a caso puntuali indicazioni al riguardo sono state fornite, nel
corso del 2015, con le delibere n. 4/INPR, n. 31/INPR  e  n.  32/INPR
della sezione delle autonomie. Cio' anche per accompagnare  gli  enti
nella non facile fase di passaggio alle  nuove  regole  contabili  e,
segnatamente, nell'applicazione  degli  istituti  qualificanti  della
riforma, in linea con le considerazioni  sviluppate  nelle  audizioni
del 29 maggio e 27 novembre 2014, presso la Commissione  parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale. 
  La Corte, in questa sede, ribadisce l'esigenza che si  proceda  nel
percorso intrapreso per migliorare la qualita' dei conti  degli  enti
territoriali, che costituiscono una  componente  primaria  del  conto
della pubblica amministrazione. Proprio in questa prospettiva ritiene
di procedere all'adozione di una deliberazione di orientamento per la
predisposizione dei bilanci di previsione 2016-2018. 
  Si intende focalizzare l'attenzione su alcuni temi  di  particolare
rilievo individuati alla luce, da un lato,  delle  criticita'  emerse
nel primo anno di esperienza fatta dalla generalita' degli  enti  che
dal 2015 hanno avviato l'armonizzazione dei  bilanci,  e  dall'altro,
dell'avvio del pareggio di bilancio in  una  forma  semplificata  per
l'esercizio 2016. 
  A differenza di quanto avvenuto  per  gli  esercizi  2014  e  2015,
questa delibera e' collegata funzionalmente alle linee guida,  che  a
breve saranno emanate, per la relazione  degli  organi  di  revisione
economico-finanziaria, sui bilanci di previsione  2016-2018,  in  cui
sara' allargato lo spettro valutativo ad una piu'  ampia  prospettiva
della gestione. 
  Un'ulteriore complicazione per il conseguimento della finalita'  di
un'ordinata gestione e' rappresentata dall'ormai consolidato  ricorso
all'esercizio  provvisorio,  i  cui  effetti  negativi   sono   stati
evidenziati negli anni passati con specifiche delibere della  Sezione
delle autonomie. 
  L'esercizio provvisorio riguarda quest'anno  anche  alcune  regioni
che, per motivi diversi, non hanno approvato nei termini  previsti  i
bilanci di previsione 2016. Valgono per le  predette  amministrazioni
regionali, con riguardo agli  aspetti  di  principio,  gli  indirizzi
rivolti agli organi di  revisione  economico-finanziaria  degli  enti
locali, con le deliberazioni n. 23/2013/INPR  e  n.  18/2014/INPR  di
questa sezione. 
 
                              Delibera 
 
  Di adottare le unite linee  di  indirizzo  per  la  formazione  del
bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilita'  armonizzata
negli enti territoriali. 
  Le suddette indicazioni sono rivolte anche alle regioni e agli enti
locali operanti nel territorio delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome, nei  limiti  della  compatibilita'  con  gli
specifici ordinamenti. 
 
                               Dispone 
 
  Che copia della presente  deliberazione  venga  trasmessa,  per  le
pertinenti  valutazioni,  al  Ministro  dell'interno  e  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 18 marzo 2016. 
 
                                     Il presidente/relatore: Falcucci 
I relatori: Grasselli - Ferone - Cosa - Corsetti 
  Depositata in Segreteria il 23 marzo 2016 
Il dirigente: Prozzo