(Allegato)
                                                             Allegato 
LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DEL  BILANCIO  2016-2018  E  PER
  L'ATTUAZIONE   DELLA   CONTABILITA'    ARMONIZZATA    NEGLI    ENTI
  TERRITORIALI. 
1. Presupposti per l'effettivo avvio della riforma contabile. 
    La complessita' del percorso di introduzione a regime,  ancorche'
graduale, del nuovo sistema contabile e dei relativi nuovi schemi  di
bilancio,  rende  necessario   analizzare   i   principali   istituti
introdotti dalla riforma contabile nella loro attuazione in  sede  di
predisposizione da parte degli  enti  territoriali  del  bilancio  di
previsione 2016-2018. 
    In particolare, la Corte - nel  ribadire  la  necessita'  che  al
nuovo  ordinamento  contabile  sia   data   corretta   ed   integrale
applicazione  -  ritiene  di  soffermare  l'attenzione  sui  temi  di
cruciale importanza che vengono di seguito succintamente esposti. 
    a)  L'adozione,  da  parte  degli  enti  e  dei  loro   organismi
strumentali in contabilita' finanziaria, del nuovo schema di bilancio
armonizzato assume valore a tutti gli effetti  giuridici,  anche  con
riguardo alla funzione autorizzatoria. In particolare l'anno 2016  e'
caratterizzato dalla formazione e approvazione del bilancio di  cassa
autorizzatorio che richiede da parte degli enti, prima un'attendibile
programmazione e quindi una veritiera previsione dei flussi di cassa,
sia di entrata che di uscita del tutto innovative e per certi aspetti
esulanti dalla cultura della dirigenza locale. In  tale  contesto  e'
necessario il coinvolgimento di  tutti  i  responsabili  dei  servizi
nell'attivita' di predisposizione degli strumenti di programmazione e
previsione, nonche' degli amministratori a livello decisionale. 
    b) Nell'ambito dei numerosi allegati al bilancio  di  previsione,
da adottare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 11, comma 3, decreto
legislativo n. 118/2011, un ruolo di particolare  importanza  riveste
la nota integrativa, che deve contenere informazioni  essenziali,  al
fine  di   comprendere   i   criteri   seguiti   dall'ente   per   la
predisposizione delle previsioni di bilancio e che deve  approfondire
l'analisi sulla natura delle voci di entrata, nonche' della  relativa
destinazione in termini di spesa. 
    Particolare attenzione, tra l'altro, deve essere  riservata  alle
informazioni riguardanti la costituzione e rappresentazione a  regime
del «fondo pluriennale vincolato»,  nonche'  gli  accantonamenti  per
rischi  e  spese  potenziali,  per  il  «fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita'» e  per  il  fondo  perdite  reiterate  negli  organismi
partecipati.  Al  riguardo  si  fa  rinvio  alla  successiva  analisi
sviluppata nei paragrafi 4, 5 e 8. 
    c)  L'applicazione  completa  della  codifica  elementare,   come
disciplinata dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 118/2011
e definita dall'allegato n. 7 dello  stesso  decreto,  individua  una
struttura articolata in piu' codici  (economico,  Cofog,  UE,  SIOPE,
funzionale, codice unico di progetto  per  gli  investimenti,  codice
delle entrate e delle spese ricorrenti e codice delle entrate e delle
spese non ricorrenti). Per le sole regioni, agli anzidetti codici  si
aggiungono quelli  relativi  al  perimetro  sanitario  e  quelli  che
identificano le spese imputate ai programmi comunitari. 
    Al riguardo, deve rammentarsi quanto stabilito dall'art. 5, comma
3-bis, decreto legislativo n. 118/2011, a  proposito  della  codifica
della transazione elementare che, come previsto  dagli  articoli  54,
comma 3 e 58, comma 3, dello stesso decreto per le  regioni  e  dagli
articoli 180, comma 3 e 185, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
267/2000  (TUEL),  deve  essere  inserita  nei  campi  liberi   degli
ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 
    Il tesoriere non e' tenuto a gestire gli  anzidetti  codici,  che
rientrano nell'ambito della disponibilita' esclusiva delle regioni  e
degli enti locali.  In  particolare,  per  questi  ultimi,  ai  sensi
dell'art. 216 TUEL, il tesoriere non e' tenuto ad estinguere  mandati
di pagamento privi delle necessarie codifiche, compresa quella SIOPE. 
    d) E' da sottolineare l'assoluto rilievo dell'adozione, ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 118/2011, del piano dei  conti
integrato, di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di
cui all'art. 4 del decreto  legislativo  n.  91/2011,  in  vista  del
consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici, nonche' al fine
di consentire un migliore raccordo dei  conti  delle  amministrazioni
pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. 
    Costituisce principio fondamentale  del  sistema  dei  conti  del
settore pubblico (SEC 2010) l'attuazione  di  una  visione  integrata
della gestione degli enti  nella  triplice  dimensione  (finanziaria,
economica e patrimoniale) affinche' la stessa  sia  rappresentata  in
modo da rilevare non solo i risultati  finanziari  ma,  altresi',  di
valorizzare  il  risultato  economico  di  periodo  ed   esporre   le
conseguenti variazioni del conto patrimoniale del  settore  pubblico.
Il nuovo  piano  dei  conti,  attraverso  l'adeguamento  del  sistema
informativo degli enti, deve  essere  strutturato  in  modo  tale  da
consentire la rilevazione unitaria dei fatti  gestionali,  correlando
le   voci   del   piano   finanziario   con    quelle    del    piano
economico-patrimoniale ed allo stesso tempo, l'elaborazione del conto
economico e dello stato patrimoniale, attraverso l'aggregazione delle
voci, secondo i criteri riportati nel suddetto allegato n. 6. 
    e) In tale contesto, per l'esercizio  2016,  rappresenta  momento
basilare, ai fini della completa attuazione della riforma  contabile,
l'applicazione del  principio  contabile  generale  della  competenza
economica, di  cui  al  punto  17  dell'allegato  n.  1  del  decreto
legislativo n. 118/2011, che richiede di imputare a ciascun esercizio
costi  sostenuti  e  ricavi  conseguiti  (direttamente  correlati  ad
operazioni di scambio sul mercato) nonche' proventi/oneri  (correlati
all'attivita' istituzionale) relativi allo  stesso  esercizio,  e  la
contestuale attuazione del  principio  applicato  della  contabilita'
economico-patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3. 
    E' da richiamare la facolta' prevista per i comuni fino  ai  5000
abitanti di rinviare all'esercizio 2017 l'applicazione del  principio
contabile della competenza economica e conseguentemente del  bilancio
consolidato, da predisporre nel 2018. 
    La prima attivita' richiesta e'  quella  della  riclassificazione
delle voci dello stato patrimoniale, chiuso al 31 dicembre  dell'anno
precedente nel rispetto del decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  194/1996,  secondo   l'articolazione   armonizzata,   dopo   aver
riclassificato le singole voci dell'inventario. 
    Per le  regioni  e'  necessaria  l'adozione  di  un  primo  stato
patrimoniale, sulla base della situazione rappresentata dal conto del
patrimonio dell'esercizio precedente, integrato da  una  ricognizione
straordinaria,  applicando  i  criteri  di   classificazione   e   di
valutazione armonizzati, di cui al punto 9.3 del principio  contabile
applicato della contabilita' patrimoniale. 
    Successivamente, e' necessario applicare all'inventario  ed  allo
stato patrimoniale i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo
previsti dal  principio  applicato,  predisponendo  a  tal  fine  una
tabella per ciascuna voce, che affianchi agli importi di chiusura del
precedente esercizio quelli attribuiti  a  seguito  del  processo  di
rivalutazione, con le relative differenze. I prospetti aggiornati  al
1° gennaio 2016, unitamente a quelli di raccordo fra la vecchia e  la
nuova classificazione, devono essere sottoposti all'approvazione  del
consiglio  in  sede  di  rendiconto  dell'esercizio  di  avvio  della
contabilita' economico-patrimoniale. Si ritiene, infatti, quanto  mai
opportuna una formale  approvazione  degli  anzidetti  prospetti,  in
quanto frutto di una riclassificazione in grado di  rideterminare  il
patrimonio netto dell'ente. Ove, nel corso  del  primo  esercizio  di
applicazione  del  principio  contabile,  non  sia  stato   possibile
procedere, secondo la nuova disciplina, alla  rivalutazione  di  beni
che siano oggetto di ricognizione o in attesa di perizia, l'attivita'
di  ricognizione  straordinaria  del  patrimonio  e  la   conseguente
rideterminazione  del  relativo  valore  possono  protrarsi  per   un
ulteriore esercizio e, comunque, devono  concludersi  entro  il  2017
(con esclusione degli  enti  che  hanno  partecipato  nel  2014  alla
sperimentazione). 
    In base a quest'ultimo principio deve essere adottato un  sistema
contabile integrato, atto a garantire  la  rilevazione  unitaria  dei
fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario - che resta quello
principale a fini autorizzatori e di  rendicontazione  dei  risultati
della   gestione    finanziaria    -    sia    sotto    il    profilo
economico-patrimoniale, per rilevare i costi ed  i  ricavi  derivanti
dalle transazioni poste in essere dalle amministrazioni e  gli  oneri
ed i proventi conseguenti alle attivita' istituzionali  ed  erogative
svolte dall'ente. 
    Dell'andamento  delle   attivita'   collegate   all'avvio   della
contabilita' economico-patrimoniale  deve  essere  dato  conto  nella
relazione  che  accompagna  il  rendiconto  dell'esercizio  di  prima
applicazione del principio contabile in  questione.  Per  le  regioni
valgono le osservazioni formulate al punto precedente. 
    f) Lo slittamento al 31 dicembre  2015  della  presentazione  del
«documento unico di programmazione» (DUP)  ed  al  28  febbraio  2016
della nota di aggiornamento (decreto ministeriale  28  ottobre  2015)
quale effetto di trascinamento indotto dalla proroga dei  termini  di
approvazione del bilancio di previsione 2015, comporta  un  «esordio»
di questo importante strumento di programmazione in una condizione di
anomalia,  rappresentata  dal  fatto  di  intervenire  ad   esercizio
avanzato. Tuttavia questa evenienza non  fa  venir  meno  l'integrale
rilevanza della funzione del DUP -  anche,  ovviamente,  nella  forma
semplificata utilizzata dai  comuni  con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti  -  sia   quale   «atto   presupposto   indispensabile   per
l'approvazione del bilancio di previsione» (art. 170, comma 5,  TUEL)
sia quale «strumento che permette l'attivita' di guida strategica  ed
operativa degli enti  locali  e  consente  di  fronteggiare  in  modo
permanente, sistemico ed unitario  le  discontinuita'  ambientali  ed
organizzative» (punto 8 del principio contabile). 
    In sostanza, non sembra superfluo sottolineare la necessita'  che
questo adempimento, soprattutto nella sua prima  manifestazione,  sia
curato nella piena consapevolezza della sua funzione fondativa di  un
nuovo criterio di impostazione della gestione; un  criterio  che,  in
particolare,   esalta   l'aspetto   della   continuita'   dell'azione
amministrativa verso la realizzazione  degli  obiettivi  di  sviluppo
economico-sociale. Tale continuita' si realizza  nel  pieno  rispetto
della  scansione  temporale  che   il   principio   contabile   sulla
programmazione  individua  nelle  scadenze  del  31  luglio  per   la
presentazione  del  DUP,  del  15  novembre  per  la  predisposizione
dell'eventuale  nota  di  aggiornamento  e  del   31   dicembre   per
l'approvazione delle conseguenti previsioni di bilancio:  adempimenti
questi ultimi che costituiscono il passaggio centrale del ciclo della
programmazione, cosi' come individuato dall'art.  7  della  legge  n.
196/2009, che impegna i responsabili delle politiche pubbliche. 
    g) In vista dell'adozione  del  bilancio  consolidato  (principio
contabile applicato di cui all'allegato 4/4 par.  3.1)  fra  i  primi
adempimenti deve rammentarsi l'approvazione da parte della giunta  di
due distinti elenchi: il primo  comprende  tutti  gli  organismi  che
fanno  parte  del  gruppo  amministrazione  pubblica;   il   secondo,
enucleato  dal  primo,   comprende   soltanto   quelli   oggetto   di
consolidamento,  a  seguito  di  una  valutazione  di   rilevanza   e
significativita'. Per le regioni sono comunque esclusi gli  enti  del
servizio sanitario disciplinati dal titolo II decreto legislativo  n.
118/2011 (art. 11-bis, comma 3). Inoltre, in vista  dell'avvio  della
predisposizione del bilancio  consolidato,  rileva  la  comunicazione
agli enti ricompresi nel secondo elenco delle direttive riguardanti i
tempi e modi di trasmissione dei bilanci d'esercizio e dei rendiconti
nonche' delle informazioni integrative (par. 3.2 dell'allegato  4/4).
Sul tema del consolidamento  piu'  approfondite  considerazioni  sono
sviluppate nel successivo paragrafo 8. 
2. Disposizioni concernenti l'esercizio provvisorio 2016. 
    Anche per l'esercizio 2016, sia pure per un arco  di  tempo  piu'
limitato rispetto agli ultimi anni, si e' fatto ricorso all'esercizio
provvisorio (autorizzato per il 2016 fino al 30 aprile per i comuni e
fino al 31 luglio per province e citta' metropolitane). In  proposito
va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi  dell'art.  11,  comma  17,
decreto legislativo n. 118/2011, gli enti, in  esercizio  provvisorio
nel  2016,  gestiscono  per  dodicesimi  gli  stanziamenti  di  spesa
previsti per l'annualita' 2016 nel  bilancio  pluriennale  2015-2017,
riclassificati  secondo  lo  schema   di   bilancio   armonizzato   e
debitamente aggiornati al 30 novembre 2015.  Per  le  province  e  le
citta' metropolitane, che hanno predisposto il bilancio di previsione
per  la  sola  annualita'  2015,   e'   stata   prevista,   altresi',
l'applicazione  dell'art.  163  del  TUEL  «esercizio  provvisorio  e
gestione provvisoria»  con  riferimento  al  bilancio  di  previsione
definitivo approvato per il 2015. La norma, al riguardo, precisa  che
tale  bilancio  dovra'  essere  riclassificato  secondo   lo   schema
contabile armonizzato di cui all'allegato n. 9. Per le regioni  e  le
province autonome, che non abbiano approvato il bilancio entro il  31
dicembre 2015, e' stata prevista (principio  contabile  applicato  n.
8.2)  la  facolta'  di  autorizzare,  con   legge   di   approvazione
dell'esercizio provvisorio, la gestione della prima annualita'  dello
schema di bilancio 2016-2018 approvato dalla giunta. 
    Con riferimento, in particolare, agli enti locali, inoltre,  deve
rammentarsi  che,   all'avvio   dell'esercizio   provvisorio,   vanno
trasmessi al tesoriere,  oltre  all'importo  del  «fondo  pluriennale
vincolato», anche l'elenco dei residui  presunti  alla  data  del  1°
gennaio e quello degli stanziamenti di  competenza  e  degli  impegni
gia' assunti. 
    Per quanto riguarda i nuovi  impegni,  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio, gli  enti  locali  possono  assumerne  per  importi  non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del  secondo  esercizio
del bilancio di  previsione  deliberato  l'anno  precedente,  ridotti
delle somme gia' impegnate in precedenza e  dell'importo  del  «fondo
pluriennale vincolato». L'anzidetta gestione per dodicesimi non vale,
come  e'  noto,  per  le  spese  obbligatorie  e   per   quelle   non
frazionabili,  nonche'  per  le  spese  a   carattere   continuativo,
finalizzate a garantire il  livello  quanti-qualitativo  dei  servizi
resi alla collettivita' amministrata e gia' impegnate. 
    E' fondamentale tener conto, ai fini della quantificazione  della
spesa  complessivamente  impegnabile  in  dodicesimi,   del   «dovuto
aggiornamento» delle previsioni del bilancio triennale  in  relazione
all'eventuale ripiano di debiti  e  disavanzi  con  il  ricorso  alle
misure di diluizione in trent'anni ancora non pianificate con effetto
sul 2016. 
    Occorre inoltre richiamare il principio contabile applicato della
contabilita' finanziaria che, al punto 8.11, prevede  che  nel  corso
dell'esercizio provvisorio - per garantire la prosecuzione o  l'avvio
di attivita' soggette a termini o scadenza (come  ad  esempio  per  i
trasferimenti  dell'Unione  europea),  il  cui  mancato   svolgimento
determinerebbe danno per l'ente (si pensi al rischio di poter  vedere
revocati finanziamenti gia'  concessi)  -  e'  consentito  l'utilizzo
delle quote vincolate  dell'avanzo  di  amministrazione  secondo  una
puntuale disciplina (articoli 175 e 187,  comma  3,  TUEL;  art.  42,
commi 8 e seguenti del decreto legislativo n. 118/2011). 
    Cio' rappresenta una  forma  di  flessibilita'  del  bilancio  in
esercizio provvisorio, durante il quale occorre disporre di  adeguati
strumenti di controllo degli equilibri finanziari del bilancio. 
    Nessuna remora deve comportare l'esercizio  provvisorio  ai  fini
dell'adempimento  del  riaccertamento  ordinario  dei   residui   che
costituisce un'attivita' di natura gestionale alla quale e' possibile
procedere,  anche  in  tale  fase,  entro  i  termini  previsti   per
l'approvazione del rendiconto. 
    In  tal  caso,  la  variazione  di   bilancio   necessaria   alla
reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui
le obbligazioni  sono  esigibili,  e'  effettuata,  con  delibera  di
giunta, dopo avere acquisito il parere  dell'organo  di  revisione  a
valere sull'ultimo bilancio di previsione approvato. 
    Per l'anno 2016 lo spostamento del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione coincide per  i  comuni  con  il  termine  per
l'approvazione del rendiconto della gestione. 
    Cio' rappresenta un'occasione utile per realizzare, entro  il  30
aprile 2016, spazi di manovra nella programmazione del bilancio degli
enti che consentano l'impiego dell'avanzo  di  amministrazione,  come
risulta dal rendiconto 2015, in modo da incentivare anche una ripresa
della  spesa  di  investimento.  In  tale  contesto,   comunque,   la
razionalizzazione   e   il   contenimento   della   spesa    corrente
rappresentano  presupposti  irrinunciabili  di  ogni  manovra   volta
all'impiego dell'avanzo di amministrazione ai fini del  rispetto  del
nuovo saldo di finanza pubblica del 2016, di cui  all'art.  1,  comma
707 e seguenti della legge n. 208/2015 (legge di stabilita' 2016). 
    Nel particolare caso delle province la scadenza del  bilancio  al
31  luglio  2016  coincide  con  il  termine  per  la  variazione  di
assestamento generale (art. 175, comma 8, TUEL) e per il controllo  a
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio (art. 193, comma 2,
TUEL), determinando, quindi, la sovrapposizione di  termini  che  nei
fatti  realizza  un  accorpamento  dei  momenti  di  monitoraggio   e
valutazione  degli  andamenti  della  gestione  che,  nella   normale
scansione temporale, sono legati da un nesso funzionale alla verifica
della congruenza e coerenza dell'attivita' di programmazione.  Sempre
in relazione alle province, il legislatore consente per il solo  anno
2016  (art.  1,  comma  756,  legge  di  stabilita'  2016)  di  poter
predisporre il bilancio di previsione per la sola annualita' 2016  e,
al fine di garantire il mantenimento degli equilibri  finanziari,  di
poter  applicare  al  bilancio  di  previsione  l'avanzo   libero   e
destinato. 
    Ai fini dell'equilibrio della situazione corrente - e  solo  dopo
l'approvazione del rendiconto 2015 - e'  applicabile  ai  bilanci  di
previsione dei  suddetti  enti  l'avanzo  vincolato  alle  condizioni
previste dall'art. 1, comma 758, legge di  stabilita'  2016.  Non  e'
superfluo  considerare  che  il   complessivo   indebolimento   della
prospettiva della programmazione  della  gestione  finanziaria  delle
province  si  iscrive  in  una  cornice  di  incertezza  della  piena
attuazione delle riforme ordinamentali. 
    In questo contesto, la costruzione degli equilibri finanziari  ed
in  particolare  di  quelli  riferiti   alla   situazione   corrente,
attraverso l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione,  deve
indurre ad una particolare cautela nella valutazione  in  termini  di
attendibilita', di tali poste; valutazione che passa  attraverso  una
verifica dell'effettivo realizzo e  della  stretta  congruita'  della
capacita' di copertura delle spese che non  devono  avere  proiezione
oltre la dimensione annuale della previsione programmatica. 
3. Il percorso verso gli equilibri di cui alla legge n. 243/2012. 
    3.1. Il saldo di finanza  pubblica  per  il  triennio  2016-2018:
prospettive e criticita'. 
    L'art. 1, comma 707, della legge di stabilita' 2016 dispone  che,
a decorrere dall'anno 2016, cessano di avere  applicazione  tutte  le
norme concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno degli
enti locali; restano fermi gli adempimenti relativi  al  monitoraggio
ed alla certificazione del patto 2015, nonche'  l'applicazione  delle
sanzioni in caso  di  mancato  rispetto  dello  stesso  relativamente
all'anno 2015 o agli anni precedenti, accertato secondo la  specifica
disciplina normativa. 
    Ai fini  del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, gli enti di  cui  all'art.  9,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, devono conseguire un saldo  non  negativo,  in
termini di competenza, tra le entrate e le spese finali. 
    La concreta portata di questo nuovo «vincolo» di finanza va vista
alla luce dei principi contabili che regolano il riformato sistema di
contabilita' ed in particolare per gli effetti  che  producono  sulla
programmazione e sulla gestione. 
    In proposito, deve essere,  preliminarmente,  ricordato  che  con
l'ormai superato patto di stabilita' interno,  fondato  sul  criterio
della programmata riduzione del saldo finanziario, calcolato  con  il
criterio della competenza mista, negli ultimi anni si e'  piu'  volte
registrata   un'eccedenza   dei   valori   del   saldo    finanziario
sull'obiettivo  programmatico;  fatto  questo  che,  associato   alla
continua e progressiva riduzione della spesa  per  gli  investimenti,
sia per competenza, sia per cassa,  e  alla  sostanziale  stabilita',
invece, della spesa corrente, induceva ad ipotizzare  una  verosimile
sovrastima delle entrate correnti calcolate, cosi' come le spese,  in
termini di competenza. 
    Il nuovo  principio  di  contabilizzazione  di  entrate  e  spese
secondo il criterio della competenza finanziaria potenziata  e  cioe'
secondo esigibilita' delle sottostanti obbligazioni attive e passive,
impone  adeguata  e  attenta  valutazione  sulle  entrate   realmente
disponibili e sulle spese effettivamente sostenibili. 
    In  linea  di  principio,  infatti,  il  pareggio  di   bilancio,
cosiddetto «semplificato», imponendo solo un saldo non  negativo  tra
entrate e spese finali, associa alla finalita' propria  di  strumento
di controllo dell'indebitamento netto, la teorica  disponibilita'  di
maggiori spazi di spesa che dovrebbero  servire  a  superare  il  gap
della programmazione nel settore degli  investimenti.  Tuttavia,  nel
dare  concretezza  a  questa  teorica  prospettiva   devono   essere,
innanzitutto, considerati, da un lato, gli indirizzi delle  politiche
fiscali, che per il 2016 impongono il  quasi  generale  blocco  della
leva  fiscale,  dall'altro,  la  rigidita'  dei  bilanci  causata  da
un'incomprimibile livello della spesa corrente che drena  gran  parte
delle risorse disponibili. In quest'ottica  diventano  essenziali  le
valutazioni in termini di attendibilita' delle  entrate  previste  in
bilancio,  corrette  secondo  i  criteri  della  reale   esigibilita'
(costituzione del fondo crediti di dubbia  esigibilita')  nonche'  la
ponderata allocazione delle risorse, rispettosa dei  vincoli  imposti
soprattutto ai fini della revisione della spesa. Compiti che il  TUEL
ha presidiato con le attribuzioni ex  art.  153  di  coordinamento  e
gestione dell'attivita'  finanziaria  al  responsabile  del  servizio
finanziario, cui concorrono, su un piano di pari responsabilita', per
i rispettivi profili di competenza, i responsabili dei servizi. 
    Nella nuova formulazione degli articoli 40,  decreto  legislativo
n. 118/2011 e 162, comma 6, TUEL,  il  pareggio  complessivo  per  la
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo e del recupero  del
disavanzo di amministrazione, deve garantire un fondo di cassa finale
non negativo. Le norme appena richiamate contengono  due  aspetti  di
particolare rilievo dei quali occorre  tenere  conto  ai  fini  della
costruzione del pareggio. 
    Il primo e' rappresentato dal nuovo criterio  di  identificazione
del risultato di amministrazione alla luce di quanto  dispongono  gli
articoli 42, comma 1, decreto legislativo n. 118/2011 e 187, comma 1,
TUEL. In particolare, secondo quest'ultima disposizione, nel caso  in
cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere
le quote  vincolate,  destinate  e  accantonate,  l'ente  risulta  in
disavanzo  di  amministrazione.  In  sostanza,  laddove  prima  della
riforma  contabile  si  distingueva  tra   risultato   contabile   di
amministrazione   e   disavanzo    effettivo,    integrato    proprio
dall'insufficienza del risultato a coprire le quote vincolate, ora si
parla tout court di disavanzo e del conseguente obbligo  di  rientro,
ai sensi degli articoli 42, comma 12, decreto legislativo n. 118/2011
e 188 del TUEL. Risultato di amministrazione che, ai sensi  dell'art.
186, comma 1, (e art. 42 cit.), non comprende il  «fondo  pluriennale
vincolato», alimentato in larga misura dalle fonti  di  finanziamento
delle spese di investimento che, come recitano gli articoli 56, comma
4, decreto legislativo n. 118/2011 e  183,  comma  3,  TUEL,  qualora
relative a lavori  pubblici  e  prenotate  (la  cui  gara  sia  stata
formalmente  indetta),  concorrono  alla  determinazione  del  «fondo
pluriennale vincolato» e non del risultato  di  amministrazione,  nei
termini  previsti  dal  principio  contabile.  Fatto  questo  da  cui
consegue un ridimensionamento della consistenza dell'eventuale avanzo
nel quale non c'e' piu' la quota vincolata e impegnata per  la  spesa
di investimento. 
    Il secondo aspetto, e cioe' la necessita' di garantire  il  fondo
di cassa non negativo,  costituisce  un  effetto  conseguenziale  del
nuovo  principio  dell'imputazione  di  entrate   e   spese   secondo
esigibilita', nel senso che, laddove sia garantita  coerenza  tra  la
programmazione, previsione e la gestione del bilancio, non  puo'  che
conseguire un ordinato flusso di cassa. In  particolare,  sul  fronte
della spesa  assumono  importanza  le  prescrizioni  contenute  negli
articoli 56, comma 6, decreto legislativo n. 118/2011 e 183, comma 8,
del TUEL, che impongono ai responsabili  della  spesa,  che  adottano
provvedimenti che comportano l'assunzione di impegni, di accertare la
compatibilita' del programma dei pagamenti con  gli  stanziamenti  di
cassa. 
    Nel descritto quadro di valutazioni prudenziali va considerata la
specificita' normativa che caratterizza il pareggio di  bilancio  nel
2016. Solo per  detto  esercizio,  infatti,  nel  meccanismo  per  la
determinazione  del  saldo  la  legge  (comma  711  della  legge   di
stabilita' 2016) contempla che nelle entrate e nelle spese finali, in
termini di competenza, e' computato il «fondo  pluriennale  vincolato
di entrata e di spesa», al netto della quota riveniente  dal  ricorso
all'indebitamento. La possibilita'  di  considerare  tra  le  entrate
finali  rilevanti  ai  fini  del  pareggio  il   «fondo   pluriennale
vincolato» facilita, per il 2016,  il  rispetto  degli  equilibri  ed
aumenta  la  capacita'  di  spesa,  soprattutto  sul  versante  degli
investimenti. 
    Tuttavia, non devono essere  sottovalutate  le  implicazioni  che
comporta  il  computo  del   «fondo   pluriennale   vincolato»   solo
sull'annualita'  2016,  ai  fini  della  programmazione  delle  altre
annualita'  del  bilancio  triennale.  Occorre  tenere  presente,  al
riguardo, per il rispetto degli equilibri dell'esercizio  2016  e  di
quelli futuri, che gli effetti sulla spesa 2016 di tale  possibilita'
devono essere prudentemente commisurati,  in  termini  finanziari,  a
questo limitato arco temporale, salvo  reperire  idonee  risorse  per
coprire le proiezioni delle obbligazioni assunte oltre  il  2016.  In
sostanza, occorre considerare che il maggior volume complessivo delle
risorse, accresciuto dal computo del «fondo pluriennale vincolato» in
entrata - pur compensandosi  specificamente  nel  «fondo  pluriennale
vincolato» in uscita - puo' generare illusoria  capacita'  di  spesa,
per gli  anni  2017-2018,  all'interno  dei  quattro  aggregati  che,
secondo il prospetto  ex  comma  712,  compongono  il  saldo  finale.
Particolare attenzione, pertanto, deve essere posta nella valutazione
di attendibilita' delle previsioni relative ai successivi esercizi. 
    3.2. La costruzione degli equilibri finanziari di bilancio. 
    La legge di stabilita' 2016 ed il decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210 (c.d. milleproroghe) - convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 febbraio 2016, n.  21  -  hanno  rispettivamente  introdotto
rilevanti novita' normative in  materia  di  fonti  di  finanziamento
degli enti locali e confermato (ed in alcuni casi,  innovato)  misure
di  flessibilita'  nella  gestione  finanziaria.  Tali  misure  hanno
rilevanza ai fini della costruzione degli equilibri,  in  particolare
di quelli di parte corrente. 
    Fermo  restando  il  puntuale  rispetto,  tra  gli   altri,   dei
determinanti principi di veridicita',  attendibilita',  congruita'  e
prudenza, alcune tra le suddette novita'  normative  sollecitano,  ai
fini  della  corretta  programmazione  degli  equilibri  di  bilancio
2016-2018, brevi riflessioni e puntuali indicazioni sul  piano  delle
opportune cautele da assumere in fase applicativa. 
    a) Per quanto riguarda il sistema delle fonti di finanziamento, i
comuni, ai fini della piu' attendibile quantificazione delle  entrate
correnti e per la  corretta  costruzione  degli  equilibri  di  parte
corrente, devono tenere  conto,  in  particolare:  1)  degli  effetti
finanziari conseguenti alle esenzioni ed alle agevolazioni IMU e TASI
e, in particolar modo per quest'ultima, del  livello  di  adeguatezza
dei trasferimenti compensativi rispetto  al  gettito  effettivo.  Per
garantire tale livello di adeguatezza, rilievo  significativo  assume
la previsione contenuta nell'art. 1, comma 28 della legge n. 208/2015
che contempla la necessita', per il  2016  e  per  gli  immobili  non
esentati, di deliberare la maggiorazione  TASI  nella  stessa  misura
applicata  per  il  2015;  2)  della  sospensione,   per   il   2016,
dell'efficacia delle delibere che  prevedono  aumenti  di  tributi  e
addizionali rispetto al livello di aliquote o tariffe applicabili per
l'anno 2015, salve le eccezioni per la tassa rifiuti e per  gli  enti
che deliberano il predissesto; 3) degli effetti finanziari  derivanti
dall'esclusione dalla determinazione della  rendita  catastale  degli
immobili a destinazione  produttiva,  dei  macchinari  funzionali  al
processo  produttivo,  ivi  compresi  i   cosiddetti   «imbullonati»,
operando, anche qui, una prudenziale stima della  reale  entita'  del
gettito perso, rispetto ai  trasferimenti  compensativi  a  copertura
dello stesso. La spesa corrente  va  modulata  o  rimodulata  tenendo
conto della sua sostenibilita' alla luce dei predetti effetti. 
    Sulla effettiva  disponibilita'  delle  risorse  incidono  poi  i
ritardi che continuano a  registrarsi  nei  trasferimenti  dei  fondi
dovuti agli enti locali, soprattutto da parte dello  Stato.  In  tale
contesto, ai fini di una maggiore trasparenza dei rapporti finanziari
tra i diversi livelli di governo,  si  ribadisce  l'esigenza  di  una
revisione complessiva delle ragioni di credito, che  gioverebbe  alla
sistemazione dei flussi debitori  e  creditori  tra  lo  Stato  e  le
autonomie  territoriali,   nonche',   all'interno   di   quest'ultimo
comparto, tra regioni ed enti locali. 
    b) Nel contesto di tale rimodulazione della spesa,  occorre  fare
prudente uso della novella normativa introdotta  dall'art.  1,  comma
737 della legge di stabilita' 2016.  Tale  disposizione,  come  noto,
prevede l'utilizzabilita' per spese  di  manutenzione  ordinaria  del
verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonche' per  spese  di
progettazione di opere pubbliche, del cento per  cento  dei  proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni (di cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001),   ampliando   l'analoga
facolta' introdotta dall'art. 2, comma 8 della legge n. 244/2007 fino
al 2015, ma limitata alla misura del 75 per cento. 
    La  possibilita',  prevista  dalla  legge,  di  finalizzare  tali
risorse a spese correnti, deve essere coerente con il dettato che  ne
individua    le    specifiche    finalita'    escludendo,     quindi,
un'indifferenziata destinazione di entrate non correnti  a  spese  di
tale natura, tra l'altro non congruente ai fini  dell'osservanza  del
nuovo saldo di finanza pubblica. 
    c) Con il decreto-legge  30  dicembre  2015,  n.  210,  e'  stato
prorogato anche per il 2016 l'utilizzo dei risparmi  derivanti  dalla
rinegoziazione dei mutui senza vincoli di destinazione, come previsto
per il 2105 dall'art. 7, comma 2, decreto-legge n. 78/2015  (per  gli
enti di  area  vasta  dal  comma  759  dell'art.  1  della  legge  di
stabilita' 2016); facolta', questa,  gia'  concessa  dalla  legge  di
stabilita' 2016 agli enti in piano di riequilibrio. Anche  in  questo
caso   e'   opportuno   massimizzare   l'effetto   di   miglioramento
dell'equilibrio di parte corrente, conseguente ai risparmi di  spesa,
derivanti dalla minore entita' della quota  capitale  delle  rate  di
ammortamento, destinando i medesimi  risparmi,  se  ne  sussistono  i
presupposti, secondo i  criteri  di  priorita'  che  il  TUEL  indica
nell'utilizzo dell'avanzo libero all'art. 187, comma 2 (cfr. art. 42,
comma 6, decreto legislativo n. 118/2011). 
    d) Specifica misura di flessibilita' e' riferita  agli  enti  che
nel 2013 e 2014 hanno presentato ovvero hanno ottenuto l'approvazione
dei piani di riequilibrio ex art. 243-bis TUEL; il  comma  714  della
legge di  stabilita'  2016  da'  la  possibilita'  a  detti  enti  di
ripianare, previa rimodulazione del  piano,  la  quota  di  disavanzo
applicato al piano di riequilibrio  e  derivante  dal  riaccertamento
straordinario dei  residui  con  le  stesse  modalita'  previste  dal
decreto ministeriale 2 aprile 2015; inoltre, e'  data  facolta'  agli
enti di restituire in trenta  anni  le  anticipazioni  da  «fondo  di
rotazione»  ai  sensi  degli  articoli  243-ter  (oltre  che  per  le
anticipazioni di cassa concesse agli enti sciolti ai sensi  dell'art.
143 TUEL ex 243-quinquies TUEL). 
    e) La richiamata disposizione della legge di stabilita' nella sua
concreta  applicazione  per  gli  enti  che   hanno   gia'   ottenuto
l'approvazione del piano, produce l'effetto di  liberare  risorse  in
conseguenza della diluizione in un piu' lungo lasso  di  tempo  dello
sforzo finanziario di risanamento. Fermo restando che  l'entita'  del
disavanzo deve risultare dai rendiconti approvati  per  gli  esercizi
2013 e 2014, senza ripetere nel 2016 l'operazione  di  riaccertamento
straordinario, la programmazione degli impieghi di  tali  risorse  va
opportunamente correlata,  nella  costruzione  dell'equilibrio  della
gestione finanziaria, alla copertura di spese non ripetitive. 
4. I fondi di accantonamento nel bilancio di previsione  2016-2018  e
  loro riflessi sul saldo di finanza pubblica. 
    4.1. I fondi e gli  accantonamenti  costituiscono  uno  strumento
contabile  preordinato  a  garantire  gli   equilibri   di   bilancio
attraverso la preventiva sterilizzazione di una  certa  quantita'  di
risorse  necessarie   a   bilanciare   sopravvenienze   che   possano
pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. 
    a) La previsione di dette  poste  deve  essere  congrua  per  due
ragioni:  da  un  lato  affinche'  la  copertura  del   rischio   sia
efficacemente realizzata, dall'altro  affinche'  lo  stanziamento  in
bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura  superiore  al
necessario. 
    Nella disamina di queste poste  la  prima  riflessione  cade  sul
«fondo crediti di dubbia esigibilita'» la cui congruita'  -  dopo  il
primo accantonamento cui hanno dovuto provvedere  alla  data  del  15
giugno 2015 -  per  gli  enti  non  sperimentatori,  si  ha  modo  di
verificare per la prima volta con l'approvazione del rendiconto 2015. 
    Va, preliminarmente, ricordato, in merito alla novella  dell'art.
2, comma 6, decreto-legge n. 78/2015, che  l'utilizzo  del  fondo  di
sterilizzazione  delle   anticipazioni   di   liquidita',   ai   fini
dell'accantonamento del «fondo crediti di dubbia  esigibilita'»,  non
deve  produrre   effetti   espansivi   della   capacita'   di   spesa
(deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG). 
    Si ritiene, poi, utile  fare  le  seguenti  puntualizzazioni.  La
quota dell'importo  dell'accantonamento  quantificato  nel  prospetto
riguardante il «fondo crediti di dubbia  esigibilita'»,  allegato  al
bilancio di previsione, e risultante dall'applicazione del  principio
contabile applicato (punto 3.3), deve essere pari almeno,  nel  2016,
al 55 per cento, nel 2017 al 70 per cento, nel 2018 all'85 per cento.
Dal  2019  l'accantonamento  al  fondo  e'  effettuato  per  l'intero
importo. 
    Riprendendo  quanto  gia'  affermato   nella   deliberazione   n.
32/2015/INPR, occorre  esaminare  attentamente  gli  effetti  che  lo
stanziamento di bilancio del fondo, nelle percentuali ridotte di  cui
si e' detto, determina sugli equilibri generali della  gestione,  sia
di competenza, sia di cassa. 
    La regola generale prevede che venga stanziata  nel  bilancio  di
previsione un'apposita posta contabile, denominata «accantonamento al
«fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'»,  il  cui   ammontare   e'
determinato in considerazione  della  dimensione  degli  stanziamenti
relativi ai crediti che  si  prevede  si  formeranno  nell'esercizio,
della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli  ultimi  cinque
esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti
per ciascuna tipologia di entrata). 
    Il principio contabile prevede la possibilita' per gli  enti  che
negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un  processo  di
accelerazione  della  propria  capacita'  di  riscossione  di   poter
calcolare  il  «fondo  crediti  di   dubbia   esigibilita'»   facendo
riferimento ai risultati di tali tre esercizi. 
    A questo fine e' necessario dare consistenza ai  presupposti  che
devono sussistere per applicare tale modalita' di calcolo del  fondo,
individuando i piu' attendibili criteri, in base ai  quali  si  possa
dichiarare  sussistente   il   miglioramento   della   capacita'   di
riscossione dell'ente sulle entrate di dubbia e difficile esazione, e
fornendo l'analitica documentazione di supporto. 
    Un andamento non strutturato della capacita' di  riscossione,  in
termini di miglioramento, potrebbe ingenerare  la  formazione  di  un
«fondo crediti di  dubbia  esigibilita'»  non  idoneo  con  tutte  le
conseguenze relative in termini di equilibri  gestionali  presenti  e
tendenziali. 
    Sempre nel senso di monitorare l'adeguatezza del  «fondo  crediti
di dubbia esigibilita'», occorre richiamare l'azione di  controllo  e
verifica dell'ammontare del fondo in  corso  di  esercizio,  sia  nel
momento dell'approvazione del  rendiconto  della  gestione,  ai  fini
dell'andamento della capacita' di riscossione dei residui attivi, sia
al momento della variazione generale di assestamento e del  controllo
a salvaguardia degli equilibri di bilancio, da realizzare entro il 31
luglio di ogni anno. 
    Il principio contabile prevede espressamente che  sia  verificata
la  congruita'   del   «fondo   crediti   di   dubbia   esigibilita'»
complessivamente accantonato nel bilancio  di  assestamento,  nonche'
nell'avanzo, in  considerazione  dell'ammontare  dei  residui  attivi
degli esercizi precedenti e di quelli  dell'esercizio  in  corso,  in
sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. 
    L'adeguamento del fondo si attua in sede di assestamento operando
la   variazione   dello   stanziamento   di   bilancio    riguardante
l'accantonamento al «fondo crediti di dubbia esigibilita'». 
    In sede di rendiconto e di  controllo  della  salvaguardia  degli
equilibri, si operera' vincolando o svincolando le  necessarie  quote
dell'avanzo di amministrazione. Si tratta delle iniziative necessarie
ad adeguare il fondo accantonato nel risultato di amministrazione  in
caso di squilibri riguardanti la gestione dei  residui  disciplinate,
oltre che dal principio contabile, dall'art. 193, secondo comma,  del
TUEL. 
    Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilita' non risulta
adeguato non e' possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione. 
    Al riguardo appare utile richiamare quanto contenuto nella citata
deliberazione 32/2015/INPR:  «La  dichiarazione  di  adeguatezza  del
fondo  assume,  pertanto,  una  specifica   rilevanza   giuridica   e
sostanziale e deve essere  attribuita  alla  competenza  dei  singoli
responsabili della gestione  delle  entrate  di  dubbia  e  difficile
esazione, alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza  del
responsabile del  servizio  economico-finanziario  dell'ente  e  alla
necessaria verifica dell'organo di revisione». 
    b) Altro fondo che necessita di un  attento  monitoraggio  e'  il
«fondo  contenziosi»  che  il  principio  contabile  applicato  della
contabilita' finanziaria introduce come fondo rischi nel caso in  cui
l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilita'
di soccombere, o di sentenza non  definitiva  e  non  esecutiva,  sia
condannato al pagamento delle spese. 
    Essendo l'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di  un
evento (l'esito  del  giudizio  o  del  ricorso),  non  e'  possibile
impegnare alcuna spesa.  In  tale  situazione  l'ente  e'  tenuto  ad
accantonare le  risorse  necessarie  per  il  pagamento  degli  oneri
previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative  spese
che,   a   fine   esercizio,   incrementeranno   il   risultato    di
amministrazione, che dovra' essere accantonato per la copertura delle
eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. 
    In  occasione  della  prima  applicazione  del  principio   della
contabilita' finanziaria l'ente deve aver  operato  una  ricognizione
del contenzioso formatosi negli  esercizi  precedenti.  Il  principio
contabile  prevede  che,  in  presenza  di  contenzioso  di   importo
particolarmente  rilevante,  l'accantonamento  annuale  possa  essere
ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio
di  previsione  o  a  prudente  valutazione  dell'ente.  L'organo  di
revisione dell'ente deve provvedere a verificare la congruita'  degli
accantonamenti. Resta  fermo  l'obbligo  di  accantonare,  nel  primo
esercizio  considerato  nel  bilancio   di   previsione,   il   fondo
riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel  corso  dell'esercizio
precedente. 
    Anche nel caso del «fondo contenziosi» e' richiesto, pertanto, un
monitoraggio  costante  della  sua  formazione   e   della   relativa
adeguatezza per affrontare  tempestivamente  le  posizioni  debitorie
fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli  esiti  del
giudizio. 
    E' accertato  che  una  delle  cause  del  rischio  di  squilibri
strutturali  del  bilancio  in  grado  di   provocare   il   dissesto
finanziario e' rappresentata da sentenze che determinano  per  l'ente
l'insorgere di oneri  di  rilevante  entita'  finanziaria  e  che  il
bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o
nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL). 
    La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche  nel  caso
del «fondo contenziosi»,  curare  particolarmente  l'indicazione  dei
criteri che sono stati  adottati  per  pervenire  alla  decisione  di
accantonamento al «fondo rischi» e fornire valutazioni sulla gestione
complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente. 
    Tali  valutazioni   devono   riguardare   in   modo   particolare
l'incidenza che il contenzioso in essere puo' avere  sugli  equilibri
attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla  capacita'  da
parte dell'ente di fare fronte agli oneri  che  potrebbero  insorgere
dagli esiti dei giudizi in corso. 
    Altri fondi di accantonamento possono essere costituiti per  fare
fronte a passivita' potenziali tenendo conto della specificita' della
gestione di ogni ente. 
    Per quanto riguarda il «fondo di accantonamento per perdite negli
organismi partecipati» si rinvia al paragrafo 8. 
    4.2. Una riflessione specifica va fatta sugli effetti conseguenti
al disposto dell'art. 1, comma 712, della legge n. 208/2015  in  base
al quale il saldo di finanza pubblica per l'anno 2016  non  considera
gli stanziamenti del «fondo crediti di  dubbia  esigibilita'»  e  dei
«fondi spese e rischi futuri» concernenti accantonamenti destinati  a
confluire nel risultato di amministrazione. 
    L'esclusione dei fondi di accantonamento  dal  saldo  di  finanza
pubblica amplia la capacita'  di  spesa  degli  enti  e  consente  di
impiegare l'avanzo di amministrazione libero, destinato  e  vincolato
riferito al  precedente  esercizio,  nei  limiti  degli  stanziamenti
previsti per il «fondo crediti dubbia  esigibilita'»,  esclusivamente
per la quota non finanziata dall'avanzo,  e  per  i  «fondi  spese  e
rischi  futuri»  di  ciascun  anno  di  programmazione,  destinati  a
confluire nell'avanzo di amministrazione. 
    La possibilita' di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero,
destinato e vincolato riferito al precedente  esercizio,  permettera'
di avere effetti positivi sulla  spesa  di  investimento  degli  enti
territoriali (cfr. circolare Ministero dell'economia e delle  finanze
n. 5 del 10 febbraio 2016). 
    La previsione nel bilancio 2016-2018 di fondi  di  accantonamento
destinati a confluire nel risultato di amministrazione  richiede  una
manovra di riduzione della spesa corrente, a invarianza di  pressione
tributaria e tariffaria, e cio' consente di liberare risorse a favore
della spesa di investimento: tale ottica si pone in coerenza  con  il
principio del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012. 
5. Fondo pluriennale vincolato:  costituzione  e  rappresentazione  a
  regime. 
    Con la propria precedente delibera n. 4 del 2015  questa  sezione
ha  avuto  modo  di  richiamare  l'istituto  del  «fondo  pluriennale
vincolato» come strumento fondamentale  per  il  rafforzamento  della
funzione programmatoria. 
    In concreto con il «fondo pluriennale  vincolato»  si  attua  una
duplice  azione  di  riforma  rispetto  al   precedente   ordinamento
contabile: la prima riguarda il momento della programmazione e  della
correlata previsione di bilancio, quando occorre  formulare  adeguati
programmi  di  impiego  delle   risorse   acquisite,   supportati   e
giustificati da congrui «cronoprogrammi»,  saldamente  ancorati  agli
esercizi finanziari in cui si prevede che il programma/progetto trovi
la  sua  attuazione,  misurata  dal  perfezionamento  delle  relative
obbligazioni. 
    Presupposto decisivo per un'efficace attivita' programmatoria  e'
la sinergia organizzativa e  procedimentale  tra  i  responsabili  di
vertice degli enti  territoriali.  Se  i  responsabili  degli  uffici
tecnici che seguono la spesa di investimento non  si  inseriscono  in
tale  catena  organizzativa  la  sola  azione  del  responsabile  del
servizio economico-finanziario non consente di  formulare  previsioni
di  bilancio  congrue  ed  attendibili  in  grado  di  orientare   le
successive  fasi  di  gestione  e  di  rendicontazione.   Cio'   vale
evidentemente per tutti i responsabili dei servizi  che  formulano  e
gestiscono programmi e progetti a valenza pluriennale  finanziati  da
entrate  con  vincolo  di  destinazione  e  che  attivano  il  «fondo
pluriennale vincolato». 
    Le criticita' che stanno emergendo in  ordine  ai  risultati  del
riaccertamento straordinario dei residui e alla previsione e gestione
del  bilancio  triennale  evidenziano  un  margine  di  miglioramento
elevato ancora da realizzare su tale aspetto. 
    A tale fine si impone una  riflessione,  eventualmente  anche  di
ordine normativo e di  adeguamento  dei  principi,  per  ottenere  il
risultato essenziale della partecipazione effettiva nel  procedimento
amministrativo, che da' fondamento al processo  di  programmazione  e
previsione, di tutti i dirigenti e  responsabili  di  servizio  degli
enti territoriali e cio' soprattutto  nelle  fasi  di  costruzione  e
formalizzazione dei cronoprogrammi progettuali. 
    La seconda azione di riforma riguarda la gestione. 
    Prima di tutto occorre che il «fondo pluriennale  vincolato»  sia
finanziato  da  entrate  regolarmente   accertate   e   imputate   in
applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata. 
    Ma soprattutto  occorre  che  sia  perfezionato  il  procedimento
amministrativo di accertamento dell'entrata che finanzia la spesa con
l'adozione del provvedimento amministrativo previsto  dai  rispettivi
ordinamenti (determina, decreto o altro). 
    Il principio contabile applicato della  contabilita'  finanziaria
prevede espressamente che l'attestazione di copertura finanziaria dei
provvedimenti che danno  luogo  a  impegni  concernenti  investimenti
finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6, e' resa indicando
gli estremi del  provvedimento  di  accertamento  delle  entrate  che
costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. 
    Occorre altresi', con  riferimento  agli  impegni  imputati  agli
esercizi successivi, precisare se trattasi  di  copertura  costituita
da: 
    entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o
agli  esercizi  precedenti,  accantonate   nel   «fondo   pluriennale
vincolato» stanziato in spesa  dell'esercizio  precedente  quello  di
imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura; 
    entrate  accertate  esigibili   nell'esercizio   di   imputazione
dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui  esigibilita'  e'
perfezionabile  mediante  manifestazione   di   volonta'   pienamente
discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione. 
    Non e' conforme al principio  contabile  pertanto  costituire  il
«fondo pluriennale vincolato» a copertura degli impegni  che  scadono
in esercizi successivi a quello di registrazione e imputazione  della
relativa entrata, in  mancanza  dell'atto  di  accertamento  di  tale
entrata -  che  ne  costituisce  la  copertura  -  e  della  relativa
classificazione di bilancio. 
    Nel  corso  dell'esercizio,  sulla   base   dei   risultati   del
rendiconto,  e'   determinato   l'importo   definitivo   del   «fondo
pluriennale vincolato»  stanziato  in  entrata  del  primo  esercizio
considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti  negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di  cui
il «fondo pluriennale vincolato» di entrata costituisce la copertura. 
    Il fondo stanziato in uscita  comprende  quindi  sia  le  risorse
accertate in esercizi precedenti, al netto degli avvenuti utilizzi, e
rinviate a esercizi successivi a copertura di obbligazioni giuridiche
che in tali esercizi si prevede scadranno in base  ai  cronoprogrammi
progettuali,  sia  le   risorse   che   si   prevede   di   accertare
nell'esercizio di  riferimento  del  bilancio  di  previsione  e  che
formano la copertura di  spese  a  carattere  pluriennale  prevedendo
quindi la formazione del relativo fondo vincolato. 
    Il fondo in entrata e' gia' finanziato e  formato  e  rappresenta
fonte  di  copertura,  gia'  realizzata,   di   spese   a   carattere
pluriennale. 
    Del  fondo  in  uscita  si  prevede  la   formazione   in   corso
dell'esercizio  di  riferimento  a  seguito  dell'accertamento  della
relativa  entrata  vincolata  o  destinata  che  ne  costituisce   la
copertura. 
    La contabilita' dell'ente deve consentire la rilevazione separata
delle due quote del fondo vincolato e tale distinzione deve risultare
nella  nota  integrativa  al  bilancio  nonche'  dagli  strumenti  di
programmazione  operativa  dell'ente  (bilancio  gestionale  e  piano
esecutivo di gestione). 
    In base all'art. 165, comma 8,  gli  stanziamenti  di  competenza
relativi alla spesa individuano la quota che e' gia' stata  impegnata
negli  esercizi  precedenti  con  imputazione  all'esercizio  cui  si
riferisce il bilancio e la quota di competenza costituita dal  «fondo
pluriennale vincolato», destinata alla copertura  degli  impegni  che
sono stati assunti negli esercizi  precedenti  con  imputazione  agli
esercizi successivi e  degli  impegni  che  si  prevede  di  assumere
nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. 
    Con riferimento a tale quota non e' possibile impegnare e  pagare
con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. 
    La distinzione del «fondo pluriennale vincolato» nelle due  quote
di cui al punto precedente  rende  trasparente  il  dato  complessivo
iscritto nello stanziamento di bilancio e  costituisce  la  base  del
controllo  sull'andamento  dell'utilizzo  del  fondo  e   sulla   sua
successiva e prevista alimentazione. 
    Nel contempo il fondo che si prevede si formi  nell'esercizio  di
riferimento consente di monitorare la capacita' di realizzazione  dei
programmi previsti e dei relativi tempi. 
    Il  principio  contabile  prevede  anche  la   fattispecie,   che
costituisce oggetto di analisi obbligatoria nella nota integrativa al
bilancio, in cui gli stanziamenti riguardanti il  «fondo  pluriennale
vincolato»  comprendono  anche  investimenti  ancora  in   corso   di
definizione. 
    La nota integrativa deve indicare le cause  che  non  hanno  reso
possibile  porre  in  essere  la   programmazione   necessaria   alla
definizione dei relativi cronoprogrammi. 
    Il  principio  disciplina  tale  fattispecie  prevedendo  che  si
ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in  cui  si  prevede
l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato  anche  nel
caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente  possibile
individuare l'esigibilita' della spesa. 
    In tali casi, il fondo e' imputato nella spesa dell'esercizio  in
cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione. 
    Nel corso dell'esercizio, a  seguito  della  formalizzazione  del
cronoprogramma (previsione dei SAL)  della  spesa,  si  apportano  le
necessarie variazioni a ciascun esercizio considerato nel bilancio di
previsione per stanziare la  spesa  ed  il  fondo  pluriennale  negli
esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica  e'  sorta,
si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi
in cui l'obbligazione e' esigibile. 
    Il  principio  in  questo   modo   conferma   la   valorizzazione
giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria del cronoprogramma,
talche', se motivatamente non e' possibile  disporre  delle  relative
informazioni in sede di bilancio di previsione, si puo'  operare  una
previsione «iniziale» del fondo nel primo anno da rendere effettiva e
autorizzatoria in corso d'anno allorche' si disporra' delle  relative
informazioni progettuali sulla tempistica di attuazione della spesa. 
    Nella medesima ottica va considerato che  l'utilizzo  del  «fondo
pluriennale  vincolato»  costituisce  informazione  essenziale  nella
programmazione e previsione dell'esercizio  2016  tenuto  conto  che,
limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle  spese  finali  in
termini di competenza il fondo stesso  va  inserito  al  netto  della
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (art.  1,  comma  711,
legge n. 208/2015). 
    L'inserimento nel nuovo saldo  di  finanza  pubblica  del  «fondo
pluriennale vincolato», ancorche' per il solo anno 2016,  rappresenta
un  segnale  chiaro  della  necessita'  di  ripresa  della  spesa  di
investimento da parte degli enti territoriali contenuto  nella  legge
di stabilita' 2016. 
    In ultimo, facendo rinvio alle precedenti deliberazioni di questa
sezione n. 4/ 2015  e  n.  32/2015,  occorre  richiamare  la  diversa
rappresentazione contabile delle risorse  gia'  acquisite  dall'ente:
qualora si tratti di risorse «gia' impegnate» nella loro destinazione
ai sensi  del  principio  generale  e  applicato  della  contabilita'
finanziaria  sono  evidenziate  nel  «fondo  pluriennale  vincolato»;
qualora le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali
non  sia  stata  perfezionata  la  relativa  obbligazione  giuridica,
affluiscono al risultato di amministrazione. 
    In particolare,  nell'esercizio  2016,  risultando  rilevante  il
«fondo pluriennale vincolato» ai fini  del  nuovo  saldo  di  finanza
pubblica di cui alla legge di stabilita' 2016, la  correttezza  della
determinazione del fondo al  termine  dell'esercizio  2015  evita  la
possibilita' di azioni elusive in ordine al rispetto di detto saldo. 
6. Il riaccertamento ordinario dei residui. Profili essenziali. 
    Il  riaccertamento  straordinario  ha  avuto,  come  piu'   volte
ribadito, lo scopo di adeguare i residui attivi e passivi, conservati
al 31 dicembre 2014 in forza delle regole vigenti prima  dell'entrata
in vigore della riforma  contabile,  al  principio  della  competenza
finanziaria potenziata che, a  far  data  dal  1°  gennaio  2015,  e'
divenuto  la  regola  fondamentale   da   applicare   alla   gestione
finanziaria degli enti e, quindi, anche alla  gestione  dei  residui.
Gestione  quest'ultima  che  deve  essere  ispirata,   altresi',   al
principio di prudenza, in virtu'  del  quale,  tutti  gli  enti  sono
tenuti ad effettuare, in vista della predisposizione  del  rendiconto
della  gestione  e  con  effetti  sullo  stesso,   una   ricognizione
complessiva dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3, comma
4, del decreto legislativo n. 118/2011, verificando adeguatamente  le
ragioni del loro mantenimento. La ricognizione  annuale  e'  tesa  ad
individuare anche le voci che non siano state correttamente appostate
in bilancio e che debbano essere oggetto di riclassificazione: si  fa
riferimento, in particolare, alle partite di giro, nelle quali  siano
confluite poste in entrata o in uscita, che secondo i nuovi  principi
contabili, dovrebbero essere diversamente allocate. 
    Per effetto della gestione ordinaria dei  residui,  che  comporta
ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e  la  riscossione  o
cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi  dovrebbe
tendere ad una naturale stabilizzazione,  mentre  i  residui  passivi
devono tendere verso una progressiva  riduzione.  Non  e'  possibile,
infatti, effettuare rettifiche in aumento  dei  residui  passivi,  in
base all'erroneo convincimento che non  fosse  prevedibile  l'entita'
delle spese (fra cui quelle  di  contenzioso)  al  momento  del  loro
impegno.  Dette  rettifiche   costituirebbero   gravi   irregolarita'
contabili. Per contro, e' necessario, come precisato al punto 9.1 del
principio contabile applicato, procedere, in caso di  riscossione  di
poste attive cancellate, in quanto erroneamente ritenute inesigibili,
ad una rettifica in aumento dei residui attivi e non all'accertamento
di nuovi crediti di competenza dell'esercizio. 
    Deve ribadirsi, infine, che la natura gestionale  dell'operazione
di riaccertamento comporta la sua fattibilita' anche in  costanza  di
esercizio provvisorio, entro i termini  previsti  per  l'approvazione
del rendiconto ed, in tal caso, le variazioni di bilancio,  derivanti
dalla  reimputazione  degli  impegni   e   degli   accertamenti,   da
effettuarsi con  delibera  di  giunta,  devono  essere  trasmesse  al
tesoriere, attraverso appositi prospetti, contestualmente  all'elenco
definitivo dei residui iniziali. 
7. Programmazione e gestione di cassa. 
    A partire dal 2016 tutti gli enti territoriali  sono  chiamati  a
definire le previsioni di bilancio (di entrata e di spesa) in termini
sia di competenza che di cassa. Si copre finalmente un gap  culturale
che in passato aveva determinato una  discrasia  tra  i  due  profili
della gestione. 
    Con  l'applicazione   della   c.d.   competenza   rafforzata   il
legislatore  intende  infatti  avvicinare  -  con  la  valorizzazione
dell'esigibilita' delle obbligazioni giuridiche - i due momenti della
gestione. 
    Un'adeguata previsione di cassa richiede  l'impegno  di  tutti  i
responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi
di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee
programmatiche. Essi dovranno ispirarsi ai principi  di  veridicita',
di attendibilita', di congruita' e di prudenza, al  fine  di  rendere
credibili le autorizzazioni di spesa in termini di cassa. 
    Col nuovo principio della competenza finanziaria  «realizzativa»,
gli accertamenti e gli impegni imputati all'esercizio di  riferimento
formano esclusivamente crediti e debiti  scaduti  e  l'evenienza  che
alla fine dell'anno  si  trasformino  in  residui  e'  ipotesi  assai
circoscritta e temporalmente limitata. 
    Nel limitare correttamente gli accertamenti di competenza ai soli
crediti esigibili nell'esercizio, la  formazione  di  residui  attivi
risultera' fisiologica e  sara'  pressoche'  circoscritta  alle  sole
ipotesi  contemplate  dal  principio  applicato  della   contabilita'
finanziaria potenziata. 
    Gli  stanziamenti  di  spesa  di  competenza  devono   riflettere
strettamente le  provviste  finanziarie  necessarie  a  garantire  lo
svolgimento delle attivita' e gli interventi programmati che  daranno
luogo  ad  obbligazioni  esigibili  negli  esercizi  considerati  nel
bilancio di previsione. 
    Un impegno conservato a residuo equivale a un debito  scaduto  e,
come tale, deve tendenzialmente  trovare  esito  in  tempi  utili  ad
evitare  l'insorgenza  di  ulteriori  oneri  finanziari.  Un  residuo
passivo risalente a un anno o oltre e' indicativo di  una  patologia,
che richiede una attenta disamina delle  ragioni  che  ne  sono  alla
base. La permanenza anomala di somme su una singola posta di bilancio
puo' riferirsi, ad esempio, ad un debito controverso, mentre la larga
diffusione del fenomeno puo' testimoniare uno  stato  di  carenza  di
risorse finanziarie. 
    In sostanza, la previsione di cassa, gia' nel  2016,  costituisce
un elemento chiave del bilancio che va  determinata  sulla  base  dei
postulati  di   veridicita'   e   attendibilita'   sopra   enunciati,
calcolando, per ciascuna entrata, l'ammontare che presumibilmente  si
potra'  riscuotere.   Se   un'entrata   presenta   un   certo   grado
d'inesigibilita', la previsione di  cassa  non  potra'  mai  eccedere
quanto mediamente si e' riscosso negli ultimi esercizi. 
    Il gettito delle entrate che  si  presume  di  riscuotere  andra'
sommato alla giacenza iniziale di  cassa  e  su  tale  sommatoria  si
potranno determinare le previsioni di cassa per la  spesa,  cioe'  le
autorizzazioni al materiale pagamento per singola  unita'  elementare
del bilancio o del PEG. 
    Si rende necessario, pertanto,  eseguire  previsioni  di  entrata
attendibili  e  coerenti   al   fine   di   determinare   il   limite
autorizzatorio effettivo entro il quale il  titolare  del  potere  di
spesa puo' disporre ex novo sull'esercizio corrente. 
    Ad accrescere la complessiva efficienza del  «sistema  di  cassa»
finora illustrato concorrono le  disposizioni  in  materia  contenute
nell'art. 9 del decreto-legge n. 78/2009 relativo alla  tempestivita'
dei  pagamenti  e  trasfuso  nell'art.  56,  comma  6,  del   decreto
legislativo n. 118/2011 per le regioni, e nell'art. 183, comma 8  del
TUEL, per gli enti locali, nonche' il rilievo posto  al  monitoraggio
dei debiti delle pubbliche amministrazioni nonche'  al  rispetto  dei
tempi di pagamento (cfr. articoli 27, 35 e 41  del  decreto-legge  n.
66/2014), tema peraltro oggetto di precedenti disposizioni non ancora
pienamente osservate (decreto legislativo n. 231/2002). 
    Ne deriva che la previsione di cassa di fatto viene a  costituire
il vero limite entro il quale possono disporsi spese, senza incorrere
nelle responsabilita' disciplinari,  amministrative  e  contabili  in
capo al funzionario che adotta la determina di spesa e che non  abbia
accertato di poter tempestivamente onorare il debito. 
    In definitiva, si  raccomanda  di  iscrivere  nel  bilancio  2016
previsioni di cassa in entrata e spesa caratterizzate da veridicita',
attendibilita' e coerenza e di tener conto  che  l'organo  consiliare
dovra' deliberare gli stanziamenti di cassa con la consapevolezza che
essi costituiranno, per il  funzionario  deputato  alla  spesa,  vero
limite autorizzatorio, anche a prescindere da maggiori disponibilita'
sugli  stanziamenti  di  competenza  che,  se  impegnate,  potrebbero
generare nuove obbligazioni che scadranno nell'esercizio in  corso  e
non potranno essere pagate per insufficiente autorizzazione di cassa. 
8. Il consolidamento dei conti. 
    8.1.  Avvio  del   bilancio   consolidato,   della   contabilita'
economico-patrimoniale e del Piano dei conti integrato. 
    Il bilancio consolidato e'  un  obiettivo  centrale,  nell'ambito
degli  strumenti  previsti  dal  decreto  legislativo  n.   118/2011,
integrato e  corretto  dal  decreto  legislativo  n.  126/2014,  che,
nell'armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di  bilancio  delle
regioni, delle  province  e  degli  enti  locali,  dispone  anche  il
consolidamento  dei  conti  tra  gli  enti  e  gli   organismi   loro
partecipati,   nell'ottica   di   una    maggiore    trasparenza    e
responsabilizzazione  dei  diversi  livelli  di   governo   e   nella
prospettiva della  salvaguardia  degli  equilibri  complessivi  della
finanza territoriale. 
    Nella  gradualita'  dei  tempi  di  attuazione   della   riforma,
l'obbligo del consolidamento non e' ancora generalizzato: e' prevista
la  facolta'  di  rinviarne  l'adozione  da  parte  degli  enti   non
sperimentatori, i quali redigeranno  il  consolidato  nel  2017,  con
riferimento all'esercizio 2016, posto che la facolta'  di  rinvio  si
estende alla tenuta della contabilita'  economico-patrimoniale  e  al
piano dei conti integrato, anche ai soli fini  conoscitivi  (articoli
3, comma 12 e 11-bis, comma 4, decreto legislativo n. 118/2011). 
    E', inoltre, da richiamare la facolta' prevista per i  comuni  al
di sotto dei 5000 abitanti di rinviare all'esercizio 2017  la  tenuta
della contabilita' economico-patrimoniale (art. 232, TUEL). Gli  enti
che si avvalgono di tale facolta' redigeranno il bilancio consolidato
nel 2018 con riferimento al 2017 (in tal senso  e'  da  intendere  la
previsione dell'art. 233-bis, TUEL, come precisato dall'allegato 4/4,
par. 1, del decreto legislativo n. 118/2011). 
    Di  fatto,  il   consolidato   e'   stato   redatto   dai   primi
sperimentatori nel 2014 con riferimento all'esercizio 2013 e nel 2015
con  riferimento  all'esercizio  2014  dagli   enti   entrati   nella
sperimentazione dal 2014. 
    Queste prime esperienze di consolidamento hanno dimostrato che, a
fronte della previsione normativa (art. 11-bis,  decreto  legislativo
n. 118/2011), nel cui perimetro rientra un gran numero  di  organismi
(aziende,  societa'  controllate  e  partecipate,  enti  e  organismi
strumentali degli enti territoriali), l'applicazione della soglia  di
rilevanza prevista  dal  principio  contabile  applicato,  di  fatto,
potrebbe comportare l'effetto distorsivo dell'esclusione dall'area di
consolidamento di un gran numero di societa', tra cui proprio  quelle
che godono di affidamenti in house  e  che,  comunque,  ricavano  dal
pubblico le risorse per il proprio sostentamento (cfr. C. conti, sez.
Puglia, deliberazione n. 66/2016/PRSP). 
    Ai fini di una corretta applicazione delle predette disposizioni,
si osserva che l'esonero dall'obbligo di consolidamento e' rimesso ad
una valutazione discrezionale degli enti, i quali non si  limiteranno
ad  eseguire  l'operazione  di  calcolo  prevista  dal  paragrafo   3
dell'allegato  n.  4/4  (considerando  irrilevanti  i   bilanci   che
presentano, con riferimento a ciascuno dei  parametri  individuati  -
totale  dell'attivo,   patrimonio   netto   e   totale   dei   ricavi
caratteristici - una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali e
al 5% per le regioni e le province autonome rispetto  alla  posizione
patrimoniale,  economico  e  finanziaria  della  capogruppo),  bensi'
terranno  conto  degli  ulteriori  criteri  dettati   dal   principio
contabile. E', infatti,  precisato  che  «Al  fine  di  garantire  la
significativita'  del   bilancio   consolidato   gli   enti   possono
considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle societa' che
presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate». Inoltre,
sono considerate irrilevanti le  quote  di  partecipazione  inferiori
all'1% del capitale sociale della societa' partecipata. 
    Il  richiamo  alla  significativita'  del  bilancio   consolidato
riecheggia quanto disposto per il settore privato dall'art. 27, comma
3-bis,  decreto  legislativo  9  aprile   1991,   n.   127,   recante
l'attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia
societaria (comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a),  decreto
legislativo 31 marzo  2011,  n.  56  e,  successivamente,  modificato
dall'art. 7, comma 1, lettera d), decreto legislativo 18 agosto 2015,
n.  139),  ove  si   sottolinea   che   l'esonero   dall'obbligo   di
consolidamento e' possibile solo con  riferimento  «ad  imprese  che,
individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti». 
    In  questa   prospettiva,   l'applicazione   del   principio   di
irrilevanza contemperato da quello di significativita' e' in grado di
correggere l'effetto distorsivo sopra evidenziato, nell'ambito di una
valutazione che allo stato resta affidata alla discrezionalita' degli
enti. 
    8.2.  Accantonamento  di  risorse  per  perdite  reiterate  negli
organismi partecipati e interventi di soccorso finanziario. 
    La   sezione    delle    autonomie,    con    deliberazione    n.
4/SEZAUT/2014/INPR),  ha  gia'  richiamato  l'attenzione  degli  enti
territoriali  sull'obbligatoria   costituzione,   nel   bilancio   di
previsione 2015, di un fondo vincolato in caso di  perdite  reiterate
nelle  aziende  speciali,  nelle   istituzioni   e   nelle   societa'
partecipate (art. 1, commi 551 e 552, legge n. 147/2013); obbligo che
viene meno soltanto in caso di consolidamento dei  relativi  bilanci,
essendo  finalizzato   ad   incentivare   l'ente   proprietario   nel
perseguimento della sana gestione degli organismi. 
    Le prime esperienze applicative hanno evidenziato  la  necessita'
di chiarire che  l'adempimento  dell'obbligo  di  accantonamento  non
esime l'ente dalla dimostrazione, in caso di soccorso finanziario  ai
sensi dell'art. 6, comma 19, decreto-legge n. 78/2010, della presenza
di un interesse a  coltivare  la  partecipazione  nella  societa'  in
perdita. Occorre sempre valutare, al momento di assumere oneri per la
ricapitalizzazione della societa'  in  perdita,  la  capacita'  della
societa'  di  tornare  in  utile  (previa  valutazione  di  un  piano
industriale) nonche' l'economicita' e l'efficacia della gestione  del
servizio tramite il predetto organismo, piuttosto che  prendere  atto
dell'avvenuto scioglimento della medesima, a  norma  dell'art.  2484,
comma 1, n.  4,  c.c.  (C.  conti,  Sez.  Liguria,  deliberazione  n.
19/2016/PRSE;  Lombardia,  deliberazione   n.   269/2015/PRSE;   id.,
deliberazione n. 15/2015/PRSE). 
    Cio' nell'ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che
operano sul mercato di fruire di diritti  speciali  o  esclusivi,  ma
anche  nel  contesto  delle  disposizioni  nazionali  sui  piani   di
razionalizzazione e dei relativi criteri dettati dalla  legge  delega
n. 124/2015, ove sono particolarmente  attenzionate  le  societa'  in
perdita. 
    A quest'ultimo riguardo,  e'  opportuno  richiamare  l'attenzione
sulla necessita' di una attenta valutazione delle  possibili  entrate
da  riduzione  delle  attivita'  finanziarie  da  destinare  a  spese
d'investimento,  che  nel  bilancio  di  previsione  potranno  essere
inserite operando gli opportuni accantonamenti al «fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'» (art. 3-bis, comma 4, decreto-legge n. 138/2011,
sostituito dalla legge n. 190/2014 (stabilita' 2015). 
    Infine, si segnala che, in mancanza di  una  specifica  voce  nel
Piano  dei  conti  integrato  (PDCI),  l'accantonamento  per  ripiano
perdite rientra nella categoria «Altri fondi» con  evidente  maggiore
difficolta' di monitorare l'effettiva istituzione del fondo ex  legge
n. 147/2013. 
    8.3. Conciliazione dei rapporti debitori e creditori. 
    Nel contesto di una valutazione complessiva degli equilibri degli
enti territoriali che tenga conto anche dei risultati degli organismi
partecipati, mediante il bilancio consolidato, resta fondamentale  la
verifica della corrispondenza tra poste debitorie  e  creditorie  tra
enti  ed   organismi.   L'obbligo   di   dare   dimostrazione   della
conciliazione di tali rapporti gia' previsto per comuni e province e'
stato esteso a tutti gli enti territoriali con l'art.  11,  comma  6,
lettera j), decreto legislativo n. 118/2011. 
    Trattasi di un obbligo informativo che e' parte  della  relazione
sulla   gestione   allegata   al   rendiconto,    rientrando    nella
responsabilita'   dell'organo   esecutivo   dell'ente    territoriale
illustrare, per una migliore comprensione  dei  dati  contabili,  gli
esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti
strumentali e societa' controllate/partecipate,  fermo  restando  che
l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi
di  revisione  sia  degli  enti  territoriali  sia  degli   organismi
controllati/partecipati, per garantire una piena  attendibilita'  dei
rapporti debitori  e  creditori  (cfr.  C.  conti,  deliberazione  n.
2/SEZAUT/2016/QMIG). 
    In  caso  di   eventuali   discordanze,   motivate   nella   nota
informativa,  e'  lo  stesso  organo  esecutivo  dell'ente  che  deve
assumere  senza  indugio,   e   comunque   non   oltre   il   termine
dell'esercizio finanziario in corso,  i  provvedimenti  necessari  ai
fini della riconciliazione  delle  partite  debitorie  e  creditorie,
nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo che sono intestati
agli enti controllanti/partecipanti. 
    E', quindi, necessario che  gli  enti  territoriali  eseguano  un
costante monitoraggio della  corrispondenza  dei  reciproci  rapporti
debitori-creditori con i  propri  organismi,  anche  in  vista  degli
adempimenti richiesti in sede di rendicontazione. 
9. Conclusioni. 
    Il superamento delle  problematiche  coinvolte  dall'applicazione
della contabilita' armonizzata sono di  cruciale  importanza  per  il
recupero della trasparenza e per la credibilita' dei conti degli enti
territoriali. In tale ottica la  Corte  ha  ritenuto  di  mettere  in
evidenza, in questa sede, le criticita' - gia' emerse o potenziali  -
connesse all'avviata operativita' del nuovo  sistema,  prefiggendosi,
peraltro, di accompagnare l'azione intrapresa dagli enti,  attraverso
l'esercizio degli ordinari strumenti di analisi e di monitoraggio. 
    La Corte, infatti, e' consapevole delle difficolta' che gli  enti
-   soprattutto   quelli   di   piccole   dimensioni   -   incontrano
nell'attuazione, sia pure graduale, di una riforma che richiede anche
cambiamenti di ordine culturale e tecnologico. 
    E' pronta, altresi', a fornire ogni  utile  indicazione  in  sede
consultiva, per orientare la coerente attuazione  del  nuovo  modello
contabile,  inscindibilmente   legato   ad   un   diverso   approccio
organizzativo e all'adozione di rinnovati schemi operativi.