Art. 15. 1. Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di 13 consiglieri. I consiglieri sono nominati dall'assemblea, convocata ai sensi dell'art. 13, fra i candidati individuati dal comitato previsto dal comma 5, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 16. 2. Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed e' rieleggibile per non piu' di due volte. 3. Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando sostituisce il Governatore, esercita il diritto di voto nel caso di cui all'art. 17, comma 5. 4. I Vice Direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali. 5. Il Consiglio superiore costituisce al proprio interno un comitato nomine, composto di tre consiglieri effettivi e due supplenti, con il compito di vagliare il possesso, da parte dei candidati alla nomina o alla rielezione a consigliere, dei requisiti di cui all'art. 16. Il Consiglio superiore disciplina il funzionamento di tale comitato attraverso un regolamento. 6. Su proposta del Governatore il Consiglio puo' costituire al suo interno altri comitati, per l'esame di specifiche materie.