(Statuto-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
    1. Il Consiglio superiore si compone  del  Governatore  e  di  13
consiglieri. I consiglieri sono nominati dall'assemblea, convocata ai
sensi dell'art. 13, fra i candidati individuati dal comitato previsto
dal comma 5, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 16. 
    2. Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed e' rieleggibile
per non piu' di due volte. 
    3. Il Direttore generale interviene alle riunioni  del  Consiglio
e, quando sostituisce il Governatore, esercita il diritto di voto nel
caso di cui all'art. 17, comma 5. 
    4.  I  Vice  Direttori  generali  assistono  alle  riunioni   del
Consiglio e uno di essi, su  designazione  del  Consiglio  superiore,
assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali. 
    5. Il Consiglio  superiore  costituisce  al  proprio  interno  un
comitato  nomine,  composto  di  tre  consiglieri  effettivi  e   due
supplenti, con il compito di  vagliare  il  possesso,  da  parte  dei
candidati alla nomina o alla rielezione a consigliere, dei  requisiti
di  cui  all'art.  16.   Il   Consiglio   superiore   disciplina   il
funzionamento di tale comitato attraverso un regolamento. 
    6. Su proposta del Governatore il Consiglio  puo'  costituire  al
suo interno altri comitati, per l'esame di specifiche materie.