(Statuto-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
    1. Il Direttorio e' costituito  dal  Governatore,  dal  Direttore
generale e da tre Vice Direttori generali. 
    2. I membri del Direttorio durano in carica sei anni. Il  mandato
e' rinnovabile per una sola volta. 
    3. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti
aventi  rilevanza  esterna  relativi  all'esercizio  delle   funzioni
pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore  per  il
perseguimento delle finalita' istituzionali. 
    4. Spettano altresi' al Direttorio le competenze derivanti  dalla
partecipazione della Banca d'Italia al SEBC,  salvi  i  poteri  e  le
competenze del Governatore previsti dall'art. 25, comma 2. 
    5. Nell'ambito  delle  proprie  competenze,  il  Direttorio  puo'
rilasciare deleghe al personale direttivo della  Banca,  stabilendone
forme e modalita' di esercizio, per l'adozione di  provvedimenti  che
non  richiedono  valutazioni  di   carattere   discrezionale,   quali
acclaramenti, accertamenti e altri che comportino  mere  ricognizioni
di fatti, circostanze e requisiti.