Art. 22. 1. Il Direttorio e' costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice Direttori generali. 2. I membri del Direttorio durano in carica sei anni. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta. 3. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali. 4. Spettano altresi' al Direttorio le competenze derivanti dalla partecipazione della Banca d'Italia al SEBC, salvi i poteri e le competenze del Governatore previsti dall'art. 25, comma 2. 5. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio puo' rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalita' di esercizio, per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.