Art. 33. 1. In caso di assenza o impedimento del direttore e del vice direttore, la direzione provvisoria della filiale viene affidata a un dipendente designato dal Governatore, sentito il Direttorio. 2. Nelle more della designazione, su indicazione dell'amministrazione centrale, viene informato tempestivamente il Presidente del Consiglio di reggenza affinche' assuma egli stesso la direzione provvisoria della sede o deleghi altro reggente. Nelle succursali, la disposizione si applica nei confronti del consigliere, non avente funzioni di censore, piu' anziano di nomina ovvero, a parita' di nomina, di eta'. 3. Coloro che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facolta' di questi.