(Statuto-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
    1. In caso di assenza o impedimento  del  direttore  e  del  vice
direttore, la direzione provvisoria della filiale viene affidata a un
dipendente designato dal Governatore, sentito il Direttorio. 
    2. Nelle    more    della    designazione,     su     indicazione
dell'amministrazione centrale,  viene  informato  tempestivamente  il
Presidente del Consiglio di reggenza affinche' assuma egli stesso  la
direzione provvisoria della sede  o  deleghi  altro  reggente.  Nelle
succursali, la disposizione si applica nei confronti del consigliere,
non avente funzioni di censore, piu'  anziano  di  nomina  ovvero,  a
parita' di nomina, di eta'. 
    3. Coloro che sostituiscono  temporaneamente  i  direttori  delle
sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facolta' di
questi.