(Statuto-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
    1. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento  dei
compiti propri del SEBC la Banca d'Italia  puo'  compiere  tutti  gli
atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel  rispetto
delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.